Necessario prepararci ed avere l’abilitazione per farlo direttamente….

Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute
I soggetti passivi Iva trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, incluse le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, alle seguenti scadenze: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e ultimo giorno di febbraio. Solo per il 2017 (primo anno di applicazione) si prevede l’invio di una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.
Sono esonerati i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi, situati nelle zone montane.
La comunicazione, che deve essere effettuata in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, deve comprendere almeno i seguenti dati: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta, tipologia di operazione.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
Negli stessi termini e con le stesse modalità previste per la comunicazione analitica dei dati delle fatture, i soggetti passivi comunicano i dati delle liquidazioni periodiche Iva, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (rimangono fermi i termini ordinari di versamento dell’Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate).
Le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione in esame saranno definite da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, a meno che, nel corso dell’anno, le condizioni di esonero vengano meno.

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. Se dai controlli eseguiti dovesse emergere un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione inviata dal contribuente, quest’ultimo è informato dall’Agenzia e può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 viene riconosciuto un credito d’imposta per il sostenimento dei costi dovuti all’adeguamento tecnologico finalizzato all’effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. Il credito d’imposta è pari a 100 euro ed è riconosciuto ai soggetti che, nell’anno precedente a quello in cui il costo è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50mila euro. La possibilità di usufruire di tale credito d’imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l’opzione per la fatturazione elettronica tra privati.
Inoltre, ai soggetti che esercitano l’attività di commercio al minuto (o attività simili) che, entro il 31 dicembre 2017 esercitano l’opzione per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, oltre al predetto credito d’imposta, è attribuito un ulteriore credito d’imposta di 50 euro.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture, è prevista una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà, se la regolarizzazione avviene nei 15 giorni successivi.