E’ stata pubblicata nel tardo pomeriggio del 16 agosto la Circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877- Transizione 5.0, con le linee guida per l’attuazione del Piano Transizione 5.0. La Circolare operativa fornisce infatti chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Un documento a lungo atteso da tecnici ed aziende per attuare finalmente il Piano Nazionale Transizione 5.0. Proprio a dimostrazione della complessità di Transizione 5.0, il testo è composto da ben 192 pagine, nelle quali i tecnici del Mimit, come scritto nella premessa intendono “offrire una breve sintesi delle disposizioni del DM “Transizione 5.0”, in particolare in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione nonché alla determinazione del credito d’imposta e al perimetro dei progetti di innovazione ammissibili”.
La Circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877 – Transizione 5.0, con le linee guida per l’attuazione del Piano Transizione 5.0, chiarisce definitivamente quali siano le le date di date di avvio e conclusione dei progetti agevolabili dal Piano Transizione 5.0. Nello specifico, la Circolare operativa ricorda che l’articolo 4 del DM “Transizione 5.0” individua rispettivamente ai commi 3 e 4 le date di avvio e completamento, definendo in particolare che:
“per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Più articolata la definizione delle date di conclusione di un progetto, che può avere caratteristiche differenti
Per data di completamento del progetto di innovazione si intende la data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, ed in particolare:
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, corrisponde alla data di fine lavori dei medesimi beni;
• nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, equivale alla data di sostenimento dell’esame finale di cui all’articolo 8, comma 1 del DM “Transizione 5.0”.
L’intero capitolo 2 della Circolare operativa 16 agosto 2024 , n. 25877 – Transizione 5.0, con le linee guida per l’attuazione del Piano Transizione 5.0, è dedicato ai “Criteri per la determinazione dei risparmi energetici”. Si tratta di un aspetto fondamentale per la valutazione degli effettivi risparmi realizzati grazie al progetto di innovazione sul quale si è effettuato l’investimento. E, per tale ragione vengono definite le modalità di misurazione e di stima dei consumi energetici ex ante ed ex post.
Il documento chiarisce che la riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva, ovvero dal processo interessato dagli investimenti, deve essere espressa in tonnellate equivalenti di petrolio (tep). E che, in particolare, viene determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto. In particolare:
• per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate direttamente sulla base dei dati disponibili;
• per le imprese attive, costituite da più di 12 mesi, qualora queste non dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (es. schede/specifiche tecniche, modellizzazione anche attraverso l’ausilio di software, prove in situ, dati di letteratura come BREF e BAT, analisi di mercato, analisi dei volumi produttivi, etc.);
• per le imprese attive, costituite da almeno 6 mesi e per un periodo inferiore a 12 mesi, qualora queste dispongano di dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull’intera annualità;
• per le imprese di nuova costituzione, definite come imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
a. la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
b. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
c. la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Per la situazione ex post, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore.
Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche. Tale normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva, ovvero del processo interessato. Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi. Ai fini dell’individuazione della natura dell’indicatore che meglio descrive tali relazioni, si potrà far riferimento, ove possibile, a studi di settore, letteratura, offerte di mercato (per ciascuno occorre fornire i riferimenti dettagliati delle fonti).
Gli Indicatori dovranno consentire la corretta normalizzazione dei consumi della situazione ante realizzazione dei progetti di innovazione rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post realizzazione dei medesimi progetti, ovverosia il calcolo dei risparmi a parità di servizio reso (es. medesimo prodotto realizzato o medesimo servizio erogato).
Per ciascun Indicatore dovranno essere riportati i valori assunti dallo stesso nella situazione ante e post realizzazione del progetto, nonché l’unità di misura delle grandezze interessate (ad esempio tep/m3, tep/ton etc.).
Ai fini della definizione dei consumi della struttura produttiva ovvero del processo interessato, bisogna tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva anche di quella eventualmente prodotta nel sito da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo dei risparmi, si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all’articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014).
Il risparmio energetico, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 1, del DM “Transizione 5.0”, dovrà essere attestato attraverso la trasmissione di certificazioni (ex ante ed ex post) rilasciate da a uno o più valutatori indipendenti. Le certificazioni dovranno essere conformi ai modelli riportati negli allegati.
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