A cosa serve
Stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti e garantire la competitività futura delle imprese
Quali vantaggi
Credito d’imposta del 50% su spese incrementali in Ricerca e Sviluppo, riconosciuto fino a un massimo annuale di 20 milioni di €/anno per beneficiario e computato su una base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli anni 2012-2014. Il credito d’imposta può essere utilizzato, anche in caso di perdite, a copertura di un ampio insieme di imposte e contributi.
Sono agevolabili tutte le spese relative a ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale: costi per personale altamente qualificato e tecnico, contratti di ricerca con università, enti di ricerca, imprese, start up e PMI innovative, quote di ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali
La misura è applicabile per le spese in Ricerca e Sviluppo che saranno sostenute nel periodo 2017-2020.
Il beneficio è cumulabile con:
- Superammortamento e Iperammortamento
- Nuova Sabatini
- Patent Box
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE)
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
A chi si rivolge
- Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d’impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo in proprio o commissionano attività di Ricerca e Sviluppo
- Imprese italiane o imprese residenti all’estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all’estero.
Come si accede
- Automaticamente in fase di redazione di bilancio, indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, nel quadro RU del modello Unico
- Sussiste l’obbligo di documentazione contabile certificata.
Normativa
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 27 aprile 2017
- Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 – “Interventi urgenti”
- Decreto attuativo 27 maggio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.5E del 16 marzo 2016 sull’art.3 del DL 145/2013
Per maggiori informazioni
Credito d’imposta per gli investimenti in R&S – Scheda di sintesi (pdf)
Interpelli e pareri
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità delle attività per le quali si intende fruire del beneficio tra quelle eleggibili al credito di imposta, ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e 5, e dell’articolo 2 del decreto attuativo, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.
La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.
La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
- specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
Ufficio competente
fonte: Ministero dello sviluppo economico