Con la Legge di Stabilità 2015 il Legislatore aveva previsto, con decorrenza già dal periodo d’imposta 2015, sia la soppressione della Comunicazione annuale dei dati Iva che l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva tassativamente entro fine febbraio, con eliminazione quindi del termine del 30 settembre per la presentazione sia autonoma che unificata alla dichiarazione annuale.
Con il successivo D.L. 194/2014 (Decreto Milleproroghe) le predette disposizioni sono state differite di un anno al fine di rinviare il loro effetto al periodo d’imposta 2016.
Modalità e termini di presentazione
Entrano quindi in vigore a partire dalla dichiarazione annuale IVA 2017:

  • la definitiva soppressione dell’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati iva;
  • la definitiva “fuoriuscita” del modello di dichiarazione annuale Iva dal modello Unico (che da quest’anno si chiamerà Redditi a testimoniare appunto la fine di un percorso iniziato nel 1998);
  • l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale iva in forma autonoma nel periodo che va dal 1° al 28 del mese di febbraio 2017.

A decorrere invece dall’anno d’imposta 2017 (dichiarazione annuale IVA2018), grazie anche alla introduzione del nuovo spesometro trimestrale che consentirà all’amministrazione finanziaria di ricevere i dati in modo tempestivo, la dichiarazione potrà essere presentata nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
I nuovi termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva influiscono anche sul termine entro il quale, se non presentata, la dichiarazione annuale si considera definitivamente omessa. Per quest’anno, in ragione del termine ultimo di presentazione stabilito nel 28 febbraio 2017, è considerata omessa la dichiarazione che non viene presentata negli ulteriori 90 giorni e quindi entro il 29 maggio 2017, considerandosi “tardiva” la dichiarazione presentata per la prima volta nell’intervallo temporale 1° marzo 2017 – 29 maggio 2017.

Versamento del saldo Iva
Sempre dal punto di vista procedurale, va segnalata una novità con riferimento alle modalità di versamento del saldo Iva in scadenza il prossimo 16 marzo 2017. Infatti, Il venir meno della possibilità di unificare il modello di dichiarazione Iva annuale poteva far pensare ad una impossibilità di differimento del saldo Iva alla data di scadenza di versamento delle imposte sul reddito.
Con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell’articolo 7-quater del recente D.L. 163/2016, è stata invece prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette (posticipato a partire da quest’anno al 30 giugno 2017) con applicazione della prevista maggiorazione.
Le soluzioni possibili per il versamento del saldo Iva emergente dalla dichiarazione IVA2017 sono dunque le seguenti:

  • in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017;
  • in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7 del D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l’ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 30/7/2017 con la maggiorazione dello 0,40%.
Accanto alle descritte novità di carattere procedurale vediamo ora di descrivere in forma sintetica le novità che compaiono nel modello dichiarativo di quest’anno, rinviando, per una valutazione più complessiva dell’adempimento, alla Scheda Raccolta Dati pubblicata nella presente circolare.

Frontespizio

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. A seguito delle modifiche apportate all’articolo 8, D.P.R. 322/1998 dall’articolo 5, D.L. 193/2016 il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore è stato equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e cioè quello entro il quale risulta esperibile l’accertamento. Per detto motivo, nell’ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

Quadro VN

Sempre in tema di dichiarazioni integrative a favore le modifiche introdotte dal citato D.L. 193/2016 consentono ora, mediante l’introduzione di un nuovo comma 6-bis all’articolo 8 del D.P.R. 322/1998 di poter utilizzare in compensazione un credito Iva che emerge da una dichiarazione integrativa a favore anche se questa è presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In questo caso, tuttavia, il credito risulta compensabile solo a partire dai debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Per evidenziare il credito che scaturisce dalla dichiarazione integrative a favore è stato creato un nuovo quadro VN nel quale esporre l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante (altre indicazioni sono previste nei casi di liquidazioni iva di gruppo o di avvenute trasformazioni sostanziali soggettive).

Quadro VL

Il credito evidenziato nel quadro VN in quanto emergente da dichiarazioni integrative presentate nel 2016 viene poi riportato nella sezione 2 del quadro VL all’interno della quale è stato introdotto il nuovo rigo VL11.

Quadro VE

Nel quadro riservato alla indicazione delle operazioni attive, il VE, le modifiche apportate sono le seguenti:

  • viene rimodulata la sezione 1 al fine di accogliere le nuove percentuali di compensazione applicabili in agricoltura;
  • viene inserito nella sezione 2 il nuovo rigo VE21 nel quale indicare le operazioni attive con aliquota del 5%;
  • nella sezione 4 dedicata alle operazioni per le quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile, a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 24/2016, il campo 7 del rigo VE35 è stato rinominato in “Cessioni di prodotti elettronici” per consentire l’esposizione delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (nuova lettera c) del comma 6 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972).

Quadro VF

Specularmente al quadro VE, nel quadro VF, riservato alla indicazione degli acquisti, le modifiche apportate consistono nella rimodulazione dei righi destinati ad accogliere sia le operazioni passive con le nuove percentuali di compensazione che le operazioni passive con aliquota del 5%.

Quadro VJ

Specularmente al quadro VE, viene all’interno del quadro VJ rinominato il rigo VJ16 in “Acquisti di prodotti elettronici” al fine di accogliere l’esposizione delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione (nuova lettera c) del comma 6 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972).

Quadro VI

In virtù della definitiva entrata a regime delle nuove regole introdotte dal decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) solo a partire dal 12 febbraio 2015, viene soppressa la colonna 3 dei righi da VI1 a VI6, dove lo scorso anno andava indicato da parte del fornitore dell’esportatore abituale, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.

Quadro VX

Per i soggetti che in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica (comma 4-bis, articolo 30, D.L. 724/1994) viene inserito nel rigo VX4 il nuovo campo 9 denominato “Interpello”.
Inoltre, il D.L. 193/2016 interviene nella disciplina dei rimborsi Iva modificando una previsione contenuta nell’articolo 38-bis del decreto Iva, riformulato un paio di anni fa dall’articolo 13, D.Lgs. 175/2014. È in particolare al comma 32 dell’articolo 7-quater che viene modificata la previsione contenuta nell’articolo 38-bis laddove stabiliva in 15.000 euro il limite entro il quale era possibile evitare la garanzia per richiedere il rimborso del credito Iva apponendo il visto di conformità alla dichiarazione. Questo limite viene raddoppiato e portato a 30.000 euro. Questa novità come confermato dalle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione iva decorre già dalle richieste di rimborso relative al periodo d’imposta 2016 e quindi effettuate nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA2017 mentre per quanto riguarda le istanze trimestrali, a partire dal modello TR relativo al primo trimestre 2017.

Quadro VO

Le continue novità che hanno interessato in questi ultimi anni i regimi applicabili alle persone fisiche di ridotte dimensioni si sono poi riversate nelle modalità di compilazione del quadro VO, dedicato all’esercizio delle opzioni e delle revoche per i regimi medesimi. In particolare:

  • nel rigo VO33 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario disciplinato dalla legge 190/14 (regime forfettario);
  • analogamente, nel rigo VO34 è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui al D.L. 98/2011 (regime dei minimi).

Vengono poi introdotte tre nuove caselle:

  • la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime dei minimi;
  • la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario;
  • la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario.

Infine, sempre nel quadro VO viene introdotta al rigo VO11 la casella 28 al fine di poter comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nella Repubblica di Croazia quale Paese di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.

Quadro VG

Ritorna dopo qualche anno, ma con una nuova funzionalità, il quadro VG. Il quadro è infatti da quest’anno riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo e consente alla controllante di comunicare all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione, secondo la regola per cui la stessa va comunicata nella dichiarazione Iva presentata nell’anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l’opzione.