La procedura
Come è noto l’articolo 20, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell’acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell’Iva (regime di non imponibilità Iva previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972).
Con i provvedimenti direttoriali del 12 dicembre 2014 e 11 febbraio 2015 l’Agenzia delle entrate aveva quindi approvato e apportato correzioni al modello DI con il quale l’esportatore abituale (e non più il fornitore come avveniva nel precedente sistema) deve comunicare telematicamente i dati contenuti nelle lettere di intento.
Adempimenti dell’esportatore abituale
Dal 1° gennaio 2015, quindi, l’obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è trasferito in capo all’esportatore abituale, che deve:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nella lettera di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Adempimenti del fornitore
Per quanto riguarda il fornitore, invece, lo stesso può verificare l’avvenuta trasmissione in due modi:
- accedere sul sito dell’Agenzia delle entrate seguendo il percorso Servizi online / Servizi fiscali / servizi senza registrazione / Verifica ricevuta dichiarazione di intento e, inserendo alcuni dati quali il numero di protocollo e il numero progressivo della lettera di intento, l’anno della dichiarazione, il codice fiscale del dichiarante e l’indicazione del destinatario, effettuare il riscontro dell’avvenuta presentazione;
- per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, consultando le informazioni relative alle lettere di intento nel proprio cassetto fiscale accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In capo ai fornitori poi è fatto obbligo di riepilogare, nello specifico quadro VI della propria dichiarazione annuale Iva, i dati delle lettere di intento ricevute.
Le sanzioni
Dal punto delle violazioni occorre segnalare come dal 1° gennaio 2016 l’impianto sanzionatorio si sia modificato in seguito alla riforma introdotta con il D.Lgs. 158/2015, con la quale il Legislatore ha operato, nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione in funzione della gravità della violazione, un passaggio dalla sanzione proporzionale a quella fissa (anch’essa riducibile peraltro mediante utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso) per talune fattispecie.
La disciplina sanzionatoria delle violazioni in tema di lettere di intento è contenuta nell’articolo 7, D.Lgs. 471/1997.
Il nuovo modello
Con il recente provvedimento direttoriale datato 2 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello DI con le relative istruzioni al fine di eliminare – con una dichiarata finalità antievasione – la possibilità di indicare, tra le diverse opzioni esercitabili, quella riferita al periodo di validità delle dichiarazioni di intento. Rimangono, pertanto, esercitabili solo due opzioni, entrambe legate alla indicazione di un importo entro il quale è possibile emettere fattura senza applicazione dell’Iva.
Per quegli esportatori abituali, quindi, che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno emesso lettere di intento da inviare ai propri fornitori, al fine di poter ricevere fin da subito fatture senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, la trasmissione telematica dei dati in esse contenuti dovranno essere ancora trasmessi con il modello approvato con il Provvedimento direttoriale 12 dicembre 2014.
I molti operatori che hanno adempiuto all’obbligo telematico utilizzando correttamente il modello in vigore fino al 28 febbraio 2017 e che in esso hanno esercitato l’opzione riferita all’intervallo temporale (quella soppressa a partire dal prossimo 1° marzo 2017), si sono chiesti se la comunicazione presentata potesse o meno mantenere validità per tutto l’anno 2017 oppure se fosse necessario procedere ad una nuova presentazione secondo le modalità previste dal nuovo Provvedimento datato 2 dicembre 2016 entro la data del 1° marzo 2017.
Purtroppo, con un atteggiamento che non depone certo a favore di uno “sbandierato” (ma a questo punto solo apparente) spirito di semplificazione invocato dall’Amministrazione finanziaria, la stessa è intervenuta con la risoluzione n. 120/E/2016 per precisare quanto segue:
“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello”
Per coloro che, al contrario, già nel vecchio modello hanno provveduto a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione dovrà essere effettuata per l’anno 2017.