Entro il prossimo 25 gennaio i soggetti passivi Iva saranno tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (modello Intra-2), concernenti gli acquisti Intra-Ue di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato UE, riferiti al quarto trimestre ovvero al mese di dicembre dell’anno 2016.
Ciò è stato confermato anche dall’Agenzia delle Dogane con la recente nota 244/RU/2017. Infatti, a seguito dell’articolo 4 del D.L. 193/2016, l’abrogazione dell’adempimento riguarda i soli acquisti intra-Ue di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue registrati a partire dal 01/01/2017.
Ulteriore abrogazione ha interessato l’obbligo di presentazione alle Entrate della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuate presso operatori sammarinesi. Infatti, tenuto conto che la novità è applicabile a decorrere dal 01/01/2017, entro il prossimo 31/01/2017 occorrerà procedere all’invio dell’ultima comunicazione relativa al 2016, ossia quella relativa agli acquisti annotati in dicembre.
Abrogata la presentazione del modello Intrastat acquisti beni/servizi
Per effetto dell’articolo 4, comma 4, lettera b), del D.L. 193/2016, è stato abrogato, a decorrere dal 2017, l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat “limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea”.
Resta fermo, invece, l’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti Ue.
Tuttavia, la formulazione della norma ha generato non pochi dubbi tra gli operatori, in quanto la stessa stabilisce la soppressione dell’adempimento – limitandosi a fissarne la data di decorrenza – senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l’abolizione.
Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle Dogane la quale, con la nota 244/RU/2017, ha precisato che, per i contribuenti interessati, persiste l’obbligo di comunicazione degli elenchi riepilogativi Intrastat acquisti beni/servizi riferiti all’ultimo trimestre 2016 e all’ultimo mese dell’anno 2016.
Pertanto, entro il prossimo 25/01/2017 si dovrà comunque provvedere all’invio dei modelli Intra-2 relativi al mese di dicembre 2016 ovvero al quarto trimestre 2016.
In merito ai dubbi sollevati dagli operatori riguardo la formulazione della norma, l’Agenzia delle Dogane ha cercato di rimediare alle lacune del legislatore sottolineando che l’abrogazione delle comunicazioni Intrastat relative agli acquisti di beni e servizi è strettamente correlata all’introduzione del nuovo “spesometro trimestrale”. Oggetto di detta comunicazione sono i dati delle fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate nel medesimo periodo, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Poiché tale “nuovo” adempimento decorre dal 01/01/2017, le informazioni relative a periodi precedenti (dicembre 2016 / quarto trimestre 2016) non sono oggetto di detta comunicazione telematica. Pertanto, precisa l’Agenzia delle Dogane, non costituisce “una duplicazione di adempimenti” l’invio degli elenchi Intrastat riguardanti l’ultimo trimestre e l’ultimo mese dell’anno 2016.
Aspetti sanzionatori
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, si rammenta che le violazioni in materia possono riguardare sia la presentazione dei modelli Intrastat ed i dati riepilogati ai fini fiscali sia i soli dati statistici.
Secondo quanto disposto dall’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 471/1997 l’omessa presentazione degli elenchi Intrastat ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da € 500 a € 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo.
La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono “integrati” o “corretti” spontaneamente dal contribuente ovvero “anche a seguito di richiesta” degli uffici doganali competenti.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni applicabili nei casi di omissione o inesattezza dei dati statistici negli elenchi Intrastat occorre far riferimento alle disposizioni degli articoli 7 e 11 del D.Lgs. 322/1989.
Al riguardo si rammenta che l’articolo 25 del D.Lgs. 175/2014, nel modificare le disposizioni dell’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, ha limitato l’applicabilità delle sanzioni amministrative “alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”. Trattasi in particolare delle imprese che, incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, realizzano scambi commerciali con i Paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad € 750.000 (D.P.R. 19 luglio 2013).
Le sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 322/1989 (da € 206 a € 2.065 per le persone fisiche e da € 516 a € 5.164 per enti e società) possono essere applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.
Abrogata la comunicazione degli acquisti da San Marino
Per effetto dell’articolo 7-quater, comma 21, del D.L. 193/2016, è stato abrogato, a decorrere dal 01/01/2017, anche l’obbligo di presentazione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa le operazioni di acquisto (senza Iva) effettuati presso operatori sammarinesi.
L’adempimento viene meno, quindi, per le operazioni annotate a partire dal 1º gennaio 2017.
Pertanto, tenuto conto che la comunicazione va inviata telematicamente alle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura, entro il prossimo 31/01/2017 occorrerà inviare l’ultima comunicazione relativa gli acquisti 2016 ossia quelli annotati a dicembre.
Si rammenta che per i beni acquistati da un operatore sammarinese non è necessario compilare il modello Intra-2 in quanto allo stesso provvede l’Ufficio tributario di San Marino.