Con l’articolo 32-bis, D.L. 83/2012 il Legislatore ha introdotto un regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime “Iva per cassa”).
Le disposizioni attuative della presente disciplina sono contenute nel D.M. Economia e Finanze datato 11 ottobre 2012, che ha stabilito l’efficacia del regime dalle operazioni effettuate a partite dal 1° dicembre 2012.
Con il provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21 novembre 2012 vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione per applicare il regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso, mentre, con le circolari n. 44/E/2012 e n. 1/E/2013 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi.
Con la legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) è stato modificato – a partire dal 2017 – l’articolo 66, Tuir al fine di “trasformare” la contabilità semplificata da un regime basato su logiche di competenza a uno fondato sulle regole della “cassa”, nel quale i proventi e i costi (non tutti) vengono rispettivamente tassati e dedotti nella misura in cui vengono incassati e pagati. In tale scenario, l’opzione per il regime Iva per cassa potrebbe rappresentare una soluzione per rendere omogeneo il trattamento Iva a quello previsto ai fini reddituali.
Soggetti interessati e opzione per il regime
Il regime interessa, in generale, tutti i soggetti titolari di partita Iva.
Dicitura in fattura
È previsto che le fatture emesse in applicazione del regime debbano recare l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83”.
Il citato provvedimento direttoriale ricorda che l’omessa indicazione sulle fatture emesse dell’annotazione “Iva per cassa ai sensi dell’articolo 32-bis, D.L. n. 83/2012” costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.
Opzioni e revoche
In applicazione delle regole generali contenute nel D.P.R. 442/1997, l’opzione per il regime dell’Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente, con conseguente obbligo di comunicazione nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta effettuata. Nel caso di inizio attività, la scelta per il regime andrà effettuata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di inizio attività. In virtù del richiamo alle regole del D.P.R. 442/1997 la mancata comunicazione dell’opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l’effetto di determinare l’applicazione di sanzioni amministrative. Il provvedimento direttoriale in tal senso precisa che in caso di dichiarazione cosiddetta “tardiva”, cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell’opzione verrà applicata.
L’opzione vincola il contribuente all’applicazione del regime dell’Iva per cassa per almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia di volume d’affari, fatto che comporta la cessazione del regime.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell’opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.
Limite del volume d’affari
Possono optare per il nuovo regime i soggetti passivi Iva che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.
Viene altresì previsto che qualora il volume d’affari superi nel corso dell’anno la soglia di 2 milioni di euro, il soggetto optante esca dal regime dell’Iva per cassa e riprenda ad applicare le regole ordinarie dell’Iva a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.
In virtù di tali previsioni i soggetti passivi che decideranno di applicare il regime dal 1° dicembre 2017 dovranno quindi verificare che il volume d’affari dell’anno 2016 (quindi, quello risultante dal quadro VE della dichiarazione annuale IVA2017) non abbia superato i 2 milioni di euro.
Regole di funzionamento
Per chi esercita l’opzione per il regime dell’Iva per cassa, per tutte le fatture sia emesse che ricevute:
- l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi;
- il diritto alla detrazione dell’Iva relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Il regime, pertanto, interessa unicamente la posizione Iva del soggetto passivo Iva che decide di applicarlo.
Il limite temporale
Decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, anche in assenza di incasso delle fatture emesse o pagamento delle fatture ricevute, l’Iva diviene esigibile e quindi deve concorrere immediatamente alla liquidazione dell’Iva. L’Iva sulle fatture emesse rimane comunque sospesa anche oltre l’anno se il cliente risulta assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
Uscita dal regime
Nel caso di fuoriuscita forzata dal nuovo regime (per superamento del limite), così come nei casi di revoca del regime stesso, il decreto attuativo, al secondo comma dell’articolo 7, prevede che l’Iva relativa alle operazioni sia attive che passive che è stata “sospesa” in attesa dell’incasso o del pagamento, concorra alla liquidazione relativa all’ultimo mese in cui è stato applicato il regime dell’Iva per cassa.
Operazioni escluse
In deroga alle regole di funzionamento del regime dell’Iva per cassa vi sono operazioni per le quali non rileva il momento dell’incasso/pagamento del corrispettivo, bensì, continuano a valere le tradizionali regole che privilegiano il momento di effettuazione dell’operazione.
- operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali
- operazioni effettuate nei confronti di “privati”
- operazioni soggette a reverse charge
- operazioni ad esigibilità differita
- acquisti di beni o di servizi soggetti a reverse charge
- acquisti intracomunitari di beni
- importazioni di beni
- estrazioni di beni dai depositi Iva
Incassi parziali o cumulativi
Sul tema sia degli incassi sia dei pagamenti parziali (in sostanza, degli acconti) il decreto attuativo stabilisce i seguenti principi:
- a fronte di incassi parziali l’imposta diventa esigibile, ed è computata nella liquidazione periodica, nella proporzione esistente fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell’operazione;
- a fronte di pagamenti parziali il diritto alla detrazione dell’imposta sorge nella proporzione esistente fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Nulla dice il decreto attuativo sul tema degli incassi/pagamenti cumulativi (si tratta di quelle situazione in cui, a fronte di un certo numero di fatture siano essere attive o passive aperte e di vario importo, interviene un pagamento che comprende più fatture e che talvolta non coincide precisamente con la somma delle stesse). Si ritiene che in questo caso possa valere il cosiddetto criterio Fifo (first in first out) e cioè che nel caso in cui sia effettuato un incasso/pagamento cumulativo indistinto, il medesimo è imputato alle fatture nell’ordine in cui le stesse sono state emesse/ricevute a partire dalla più vecchia.
I chiarimenti