SCADENZA AL 31 OTTOBRE PER LA COMUNICAZIONE BENI E FINANZIAMENTI 2015
Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi, è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:
− ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
− ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
− ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
− ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n. 24/E/2012, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, Tuir, pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre 2016 (il 30 cade di domenica).

I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2015 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.
Nel modello occorre indicare:
− la tipologia di bene concesso in utilizzo;
− i dati relativi al bene (ad esempio codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile);
− il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall’articolo 51, Tuir);
− il corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo.
È poi richiesto di dare indicazioni circa:
− l’utilizzo che viene fatto del bene;
− la durata della concessione (data di inizio e fine).
È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente 2 requisiti:
1. hanno un valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
2. sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).
Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (ad esempio un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un pc o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).
La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67, Tuir) da tassare in capo all’utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:

− i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi, in ogni caso anche il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
− i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo Unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
− i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (quindi l’imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
− i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
− gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
− i beni a uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa.
La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione (2015), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).
A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.
Si consideri il seguente esempio:
− il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
− il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
− l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro. La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo socio. Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro. Al riguardo si consideri che:
− per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
− per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.). Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2015 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto. Di particolare importanza è la verifica della soglia per l’obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell’imprenditore.

La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari). Si evidenzia infine che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

SUPER AMMORTAMENTI – BENI AGEVOLABILI E SCADENZA DELL’AGEVOLAZIONE
Come già segnalato in precedenti informative, la L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):
− del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
− del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi). In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

I beni agevolabili

Per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:
− materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
− che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
− la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali. Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 74/E/2016, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell’esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988. Questi sono comunque 2 casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l’agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese. Sono invece esclusi dal bonus:
− i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%),
− i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili. L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi. La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell’agevolazione i beni strumentali siano nuovi. Si considerano beni nuovi, in particolare:
− i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);

− i beni destinati all’esposizione (show room);

− per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell’agevolazione Si coglie l’occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo. Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016. Al riguardo è bene rammentare che:
− per i beni acquisiti in proprietà occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);
− per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati;
− per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L’agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato). Pertanto, qualora vi fosse l’intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell’anno, in modo tale da assicurarsi il bonus. Lo Studio resta a disposizione per le analisi di dettaglio dell’agevolazione e le valutazioni di convenienza circa i possibili investimenti da pianificare.

L’AGENZIA FA IL PUNTO SULLE NUOVE NORME IN TEMA DI DEDUCIBILITÁ DEI COSTI EX BLACK LIST
Con la recente circolare n. 39/E/2016 l’Agenzia delle entrate, al fine di fornire i chiarimenti necessari all’applicazione delle novità sul tema succedutesi nel corso del 2015 e del 2016, è intervenuta sulla deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese nazionali in relazione a rapporti intrattenuti con realtà stabilite in Paesi black list. Le norme in materia di costi sostenuti dalle imprese italiane per acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, ovvero “black list”, sono state, difatti, oggetto di rilevanti modifiche. Gli interventi sono stati operati:
− dal c.d. Decreto Internazionalizzazione (D.Lgs. 147/2015) che ha sancito il passaggio dalla indeducibilità dei costi alla possibilità di deduzione nei limiti del valore normale dei beni e servizi e della deducibilità dell’eccedenza nel solo caso di sussistenza di circostanze esimenti.
Al fine di ritenere verificati gli esimenti è sufficiente fornire la prova che le operazioni:
− rispondano ad un effettivo interesse economico;
− abbiano avuto concreta attuazione.
− dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) che, con decorrenza 2016, ha previsto l’abrogazione delle norme in tema di deducibilità dei costi black list contenute nel Testo Unico delle imposte dirette equiparando tali spese a quelle sostenute per operazioni interne.

Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2015

A seguito di tali modifiche normative si evidenzia che in relazione ai costi sostenuti nel 2015:
− se l’ammontare del costo black list è pari o inferiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione dello stesso è integrale,
− se l’ammontare del costo black list è superiore al valore normale del bene o servizio acquistato la deduzione è integrale nel limite del valore normale, l’eccedenza, pari alla differenza tra valore normale e costo realmente sostenuto, può avvenire solo alla realizzazione della circostanza esimente.

Normativa applicabile ai costi sostenuti nel 2016

A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal periodo d’imposta 2016:

− i costi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie del Tuir;

− non sarà più necessaria la separata indicazione di essi nel modello Unico;

− non si renderanno applicabili le sanzioni;

− non saranno più rilevanti gli elenchi dei Paesi considerati black list.