Le spese di ricerca & sviluppo vanno assunte al lordo dei contributi ricevuti e raggruppate per categorie
L’Agenzia delle entrate ha risposto ad un interpello di una società che usufruisce di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall’Unione Europea e intende, altresì, beneficiare del credito di imposta previsto dall’articolo 3, D.L. 145/2013. Il documento di prassi fornisce, in particolare, chiarimenti in merito alla corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione, con riferimento sia al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente). Ai fini della valorizzazione di detti costi, gli stessi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi, considerata l’assenza di un divieto di cumulo dell’agevolazione con altre misure di favore. Per determinare l’entità dell’agevolazione, l’istante deve raggruppare tutti gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, quello di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio, al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo, anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo.
DAL 1° OTTOBRE 2016 NUOVE REGOLE IN TEMA DI CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
Il Ministro dell’economia e delle finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 343 del
3 agosto 2016, ha dato attuazione all’articolo 120, comma 2 del Testo Unico Bancario (Tub), come riformato
dall’articolo 17‐bis, D.L. 18/2016 e convertito con modificazioni dalla L. 49/2016.
Dal 1° gennaio 2017 nuove modalità dei controlli a distanza delle operazioni Iva
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 04/08/2016 viene prevista a decorrere dal
1° gennaio 2017 la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di incrociare i dati delle fatture attive e passive inviate telematicamente dai contribuenti già in proprio possesso con altre banche dati (Sistema di Interscambio, altre amministrazioni pubbliche, ecc.), al fine di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili. In caso di esito dei controlli effett uati, l’Agenzia delle Entrate informerà telematicamente i contribuenti. Sono poi previsti effetti premiali quali la riduzione dei termini di decadenza in caso di incassi delle fatture emesse e pagamenti delle fatture ricevute effettuati interamente con strumenti tracciabili.
Nel dare attuazione alla richiamata disposizione, il decreto attuativo stabilisce che:
- gli interessi sono contabilizzati separatamente dal capitale;
- in linea con la legge, gli interessi debitori divengono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui
sono maturati; in ogni caso prima che gli interessi maturati diventino esigibili, si richiede che al cliente venga assicurato un periodo pari ad almeno 30 giorni da quando egli abbia avuto effettiva conoscenza dell’ammontare degli interessi stessi; in questo modo il cliente ha a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi senza risultare inadempiente;
- ribadendo quanto già previsto dalla norma, è consentito che il cliente e la banca possano pattuire – al fine di
evitare il pagamento della mora con l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi).
Il termine ultimo entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari devono porre in essere la delibera è quello del 1° ottobre 2016.
Al di là di ogni considerazione circa l’effettiva portata di questa norma che si occupa del tema dell’anatocismo bancario, è opportuno in questa sede evidenziare che privati, imprese e professionisti dovranno da subito “abituarsi” alla capitalizzazione annuale degli interessi, precedentemente dilazionata trimestralmente, ed al cui ammontare occorrerà fare particolarmente attenzione onde non finire in pericolosi e costosi sconfinamenti.
Occorre poi tenere presente che in base a quanto previsto dalla norma e ribadito nel decreto attuativo al comma 5 dell’articolo 4, il cliente può autorizzare la Banca, anche preventivamente, all’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; detta autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo; in tale caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi legittimata a produrre interessi sulla medesima. Non si può non vedere in tale scelta (che come precisato dal Mef nel comunicato del 5 agosto 2016 evita il pagamento della mora o l’avvio delle azioni giudiziarie) una sostanziale legittimazione all’applicazione di interessi anatocistici.
Qualche riflessione, infine, merita anche la previsione del successivo comma 6 dell’articolo 4 del citato decreto attuativo quando afferma che “il contratto può anche stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell’intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”. Tale situazione, se da un lato semplifica i rapporti tra banca e cliente, pone comunque un “vincolo” alle imprese nella destinazione dei fondi, con possibili ripercussioni sulla gestione dei flussi aziendali.
Dal 3 settembre 2016 chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di accesso alla Sabatini-ter
A partire dal 03/09/2016 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a caus a dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Da tale data, pertanto, le domande presentate dalle imprese sono considerate irricevibili. Le risorse finanziarie disponibili hanno consentito di accogliere le richieste di prenotazione presentate dalle banche e dagli intermediari finanziari fino a quella pervenuta il
02/09/2016 alle ore 14:59:20, che è stata accolta parzialmente nella misura del 14,96% rispetto
all’importo richiesto. Con il predetto decreto direttoriale, come stabilito dalla vigente normativa, si specifica che, qualora entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura dello sportello si rendano disponibili ulteriori risorse, le stesse possono essere utilizzate esclusivamente per incrementare l’importo della prenotazione disposta in misura parziale e, successivamente, per soddisfare eventuali altre richieste di prenotazione risultanti prive di copertura, nel rispetto dell’ordine di presentazione delle stesse all’interno della medesima trasmissione mensile. Le eventuali richieste di pr enotazione non soddisfatte con dette risorse acquisiscono priorità di prenotazione in caso di riapertura dello sportello. Con successivo provvedimento ricognitivo del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese sarà pubblicato l’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle richieste di prenotazione risultate prive di copertura finanziaria. Le domande presentate alle banche o intermediari finanziari in data antecedente a quella di chiusura dello sportello e non incluse in una richiesta di prenotazion e inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, in caso di riapertura, devono essere inserite in una specifica richiesta di prenotazione e mantengono i diritti e le condizioni derivanti dalla data di presentazione originaria. Si fa presente che lo sportel lo sarà immediatamente riaperto per effetto del rifinanziamento della misura da disporre con la prossima Legge di Stabilità o altro provvedimento di
legge
Pubblica consultazione per la nuova tassonomia XBRL
Nel documento posto in consultazione e disponibile al link http://it.xbrl.org/wp- content/uploads/sites/5/2016/08/Tassonomia_PCI_2016-08-09.pdf sono evidenziate in giallo le novità e le modifiche introdotte rispetto alla vigente tassonomia versione 2015-12-14. Osservazioni e suggerimenti possono essere inviati all’indirizzo mail xbrl@abi.it entro il 16 settembre 2016. Tra le novità:
– Bilancio d’esercizio in forma ordinaria: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti
d’ordine in calce, e di Conto economico;
– Bilancio d’esercizio in forma abbreviata: in merito agli schemi abbreviati valgono le considerazioni espresse per il bilancio in forma ordinaria, seppure mediate dalle semplificazioni di cui all’art. 2435- bis del Codice civile. Il redattore potrà inoltre compilare, volontariamente, il rendiconto finanziario utilizzando il prospetto previsto per la forma ordinaria;
– Bilancio d’esercizio delle micro-imprese: gli schemi del bilancio delle micro-imprese sono stati
mutuati dalla forma abbreviata, eliminando però – come da indicazioni della bozza di Oic 12 – le voci inerenti la valutazione degli strumenti finanziari derivati;
– Bilancio consolidato: aggiornati gli schemi di stato patrimoniale, senza più i conti d’ordine in calce e di Conto economico.
AGGIORNATA LA WHITE LIST DEI PAESI COLLABORATIVI
Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.
Ampliato l’elenco
Nel nuovo elenco aggiornato sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita e Taiwan.
Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l’accordo non è stato ancora stipulato.