Con decreto ministeriale del 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto, è stato modificato il contenuto del D.M. 4 settembre 1996 recante “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”.

Ampliato l’elenco

Il nuovo elenco aggiornato è quello riportato in tabella e, come si vede, sono ricompresi paesi quali la Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan.

Normalmente si tratta di Stati con i quali sono in vigore le convenzioni contro le doppie imposizioni, ma sono ricompresi anche casi per i quali l’accordo non è stato ancora stipulato.

Albania Germania Norvegia
Alderney Ghana Nuova Zelanda
Algeria Giappone Oman
Anguilla Gibilterra Paesi Bassi
Arabia Saudita Giordania Pakistan
Argentina Grecia Polonia
Armenia Groenlandia Portogallo
Aruba Guernsey Qatar
Australia Herm Regno Unito
Austria Hong Kong Repubblica Ceca
Azerbaijan India Repubblica Slovacca
Bangladesh Indonesia Romania
Belgio Irlanda San Marino
Belize Islanda Senegal
Bermuda Isola di Man Serbia
Bielorussia Isole Cayman Seychelles
Bosnia Erzegovina Isole Cook Singapore
Brasile Isole Faroe Sint Maarten
Bulgaria Isole Turks e Caicos Siria
Camerun Isole Vergini Britanniche Slovenia
Canada Israele Spagna
Cina Jersey Sri Lanka
Cipro Kazakistan Stati Uniti d’America
Colombia Kirghizistan Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo) Kuwait Svezia
Corea del Sud Lettonia Svizzera
Costa d’Avorio Libano Tagikistan
Costa Rica Liechtenstein Taiwan
Croazia Lituania Tanzania
Curacao Lussemburgo Thailandia
Danimarca Macedonia Trinitad e Tobago
Ecuador Malaysia Tunisia
Egitto Malta Turchia
Emirati Arabi Uniti Marocco Turkmenistan
Estonia Mauritius Ucraina
Etiopia Messico Uganda
Federazione Russa Moldova Ungheria
Filippine Montenegro Uzbekistan
Finlandia Montserrat Venezuela
Francia Mozambico Vietnam
Georgia Nigeria Zambia

Gli effetti

Numerosi sono gli effetti che possono derivare dalla modifica del decreto in esame; i principali sono riassunti nella tabella che segue.

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)
Onerideducibili Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE eSEE white list
Detrazioni Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di un’universitàubicate in Stati Ue o See white list
IVIE Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all’estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See white list con adeguatoscambio d’informazioni
IRPEF Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi white list) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher).Possibilità di avvalersi del regime forfetario
Reddito impresa Trasferimentosede all’estero Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue oSee white list
Consolidato Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o Seewhite list
Redditi di natura finanziaria Applicazione dell’imposta sostitutiva (con il meccanismo del conto unico):·      alle obbligazioni e titoli similari emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati Ue o SEE white list;·      sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarienegoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.Applicazione di ritenuta ridotta:·      al  5%  sui  finanziamenti  conduit  se  le  obbligazioni  del  veicolo  sono  negoziate  in  mercati regolamentati UE o SEE white list;·      all’1,375% (anziché del 26%) sui dividendi di fonte italiana soggette all’imposta sulle società inPaesi UE o SEE White list;·      all’11% sui dividendi corrisposti a fondi pensione Ue o See white list

Disposizioni che ai applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List

Quadro RW e monitoraggio fiscale Partecipazioni estere Per i soggetti che siano “titolari effettivi” di partecipazioni estere in società collocate nella lista, non vi è obbligo di indicare i beni posseduti dalla società estera, ma solo il valore delle partecipazioni (non si applica, dunque, l’approcciolook through)
Picco massimodei conti correnti Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non sideve indicare il picco massimo raggiunto nell’anno dal conto corrente
Trust esteri Non opera la presunzione di residenza in Italia, alle condizioni previste dalla norma, per i trust istituiti in Stati in paesi collaborativi
Reddito di impresa Trasferimentosede in Italia Possibilità  di  quantificare  le  attività  a  valore  normale  per  i  soggetti  chetrasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
Perdite su crediti Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari ·      applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Statiwhite list e relativi enti territoriali;·      esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli similari, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati white list;·      esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestitidi denaro;·      esenzione delle rendite perpetue e delle prestazioni annue perpetue;·      esenzione dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;·      esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli;·      esenzione dei proventi degli OICR italiani;·      esonero da ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, istituiti in Stati o territori white list;·      esenzione delle  plusvalenze e  altri  redditi diversi di  natura finanziaria “non qualificate” sepercepite da soggetti residenti in Stati white list;·      esenzioni o dimezzamento dell’imposta sui titoli negoziati in mercati regolamentati e sistemimultilaterali di negoziazione di Stati white list;·      esenzione dalla ritenuta sui proventi percepiti da fondi pensione e organismi di investimento collettivo del risparmio esteri, sempreché istituiti in Stati o territori inclusi nella white list;·      applicazione della disciplina dei fondi immobiliari a determinati soggetti e patrimoni costituitiall’estero  in  paesi  o  territori  che  consentano  uno  scambio  d’informazioni  finalizzato  adindividuare i beneficiari effettivi del reddito o del risultato della gestione e sempreché siano indicati nella white list

L’entrata in vigore

Sussistono dubbi in merito alla corretta data di entrata in vigore della nuova lista dei paesi collaborativi. Seguendo le regole generali, si dovrebbe applicare la vacatio legis di 15 giorni, con la conseguenza che, essendo stato il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.08.2016, si dovrebbe propendere per una entrata in vigore fissata al 6 settembre 2016.

Si segnala, però, che dalla visione del sito dell’Agenzia delle entrate sembra che la efficacia sia immediata; sul punto,

è necessario attendere precisazioni ufficiali (il problema riguarda maggiormente le banche per l’applicazione delle

ritenute).

Che si propenda per l’una o per l’altra soluzione, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei

redditi da trasmettere entro il prossimo 30 settembre 2016.