A partire dal 1.1.2024, tutti i contribuenti forfetari e minimi (senza più esoneri per soglia) devono emettere fatture nel formato elettronico tramite il Sistema di interscambio, anche per le fatture nel settore privato. Lo prevede, com’è noto, l’articolo 18, D.L. 36/2022 (misure per l’attuazione del PNRR) che è intervenuto eliminando dal comma 3, dell’articolo 1, D.Lgs. 127/2015 (disciplina della fatturazione elettronica nel settore privato) la parte della norma che, fino allo scorso 30.6.2022, contemplava, invece, l’esonero sine die:

  • per i contribuenti in regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e;
  • per i soggetti in regime di vantaggio, di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011 (minimi “residuali”).

La novità citata, contemplata all’articolo 18, comma 3, D.L. 36/2022, “si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”. Come precisato nella FAQ n. 150 del 22.12.2022, la norma va interpretata nel senso che per tutti i soggetti per i quali l’obbligo non è decorso fin dallo scorso 1.7.2022“l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024 indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022”. Si tratta, ovviamente, di una decorrenza senza mai più ritorno al regime analogico (si pensi, ad esempio, ad un ex ordinario – già obbligato alla fatturazione elettronica dal 2019 – che entra successivamente in regime forfetario). L’allargamento dell’obbligo di fatturazione elettronica, anche ai piccoli soggetti in questione, è ascrivibile all’autorizzazione n. 2021/2251/UE, con cui l’Italia è stata autorizzata ad imporre – fino a fine 2024 – il formato elettronico, estendendolo (a differenza della precedente decisione 2018/853/UE) anche ai c.d. soggetti in franchigia.

Rimane ovviamente fermo che, anche per i forfetari/minimi residenti:

  • l’obbligo della fatturazione elettronica riguarda le fatture verso i soggetti residenti/stabiliti (verso i non residenti rimane valida la fattura analogica, salvo – come diremo – l’onere della comunicazione esterometro che, dallo scorso 1.7.2022, va gestito con le medesime modalità – XML – della fattura elettronica);
  • la fattura elettronica è comunque già da tempo obbligatoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 209 e seguenti, L. 244/2007 e D.M. 55/2013) per le forniture verso le pubbliche amministrazioni individuate dall’ISTAT nell’elenco delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato circolare n. 9/E/2019 ( 4.1);
  • l’uso della fattura elettronica rimane, tuttavia, vietato (ci sarà proroga anche per il 2024) per le fatture oggetto di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, a norma dell’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, nonché per i soggetti non tenuti al suddetto invio, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 9-bis, D.L. 135/2018.

Infine, giova evidenziare che l’obbligo della fatturazione elettronica determina, pur in vigenza di regime forfetario, una serie di effetti così sintetizzabili:

  • l’obbligo della fatturazione elettronica trascina l’obbligo dell’esterometro (il comma 3-bis, dell’articolo 1, D.Lgs 127/2015, vive, infatti, di luce riflessa del comma 3, nel quale, come detto, non è più previsto l’esonero della fatturazione elettronica per i forfetari e minimi); va da sé, ovviamente, che nel caso specifico di acquisti in reverse charge comunicati al fisco tramite l’esterometro, particolare attenzione dovrà essere prestata anche sull’obbligo del versamento, tramite F24, della relativa Iva entro il 16 del mese successivo (come conferma anche la circolare n. 32/E/2023); non essendo previsti codici ad hoc, si ritiene debbano essere utilizzati gli ordinari codici tributo previsti per il versamenti mensili dell’Iva (6001 … 6012);
  • l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va eseguito in modalità elettronica, ai sensi del D.M. 17.6.2014 (non è quindi più possibile – a differenza delle fatture cartacee – l’assolvimento tramite contrassegno);
  • l’obbligo della fatturazione elettronica determina l’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture attive e di quelle passive ricevute (in vigenza dell’esonero – come precisato nella circolare n. 9/E/2019 4) il forfetario non aveva, invece, l’obbligo di conservare digitalmente delle fatture elettroniche ricevute, nemmeno se consegnate all’indirizzo telematico registrato sul portale dall’Agenzia delle Entrate, fermo restando, invece, l’obbligo di conservazione analogica); si ricorda che per la conservazione delle fatture elettroniche è possibile aderire (tramite il portale F&C) al servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle entrate;
  • l’obbligo della fatturazione elettronica impatta, infine, anche sui clienti operatori Iva residenti che – dal 2024 – dovranno necessariamente pretendere, anche da parte di minimi e forfetari, il recapito di fatture elettroniche (la fattura cartacea si considera non emessa), pena l’obbligo di dover attivare la procedura dell’autofattura denuncia TD20 per non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997, come previsto dall’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 127/2015).

Fonte: Euroconference News