Dal 1° luglio, come ormai noto, troveranno applicazione le nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero:

Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l’identificativo estero del prestatore

TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:

Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura

TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972

Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso. Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l’identificativo estero del prestatore.

 

Ai sensi dell’articolo 12 D.L. 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.