Con il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore i Regolamenti (UE) 2019/2152 e 2020/1197 che
inseriscono nuovi obblighi nella rilevazione e lo scambio dei dati statistici tra gli Stati Membri, inoltre
il Dlgs. 192 del 05.11.2021 ha recepito le direttive unionali cosiddette QUICK FIXES che hanno
apportato modifiche sostanziali nelle direttive IVA 2006/112 e 2018/1910. Per ottemperare a tutti gli
obblighi previsti dalle nuove norme i modelli INTRASTAT subiranno delle modifiche:
- Per i soggetti con presentazione MENSILE per le cessioni sarà obbligatorio indicare l’origine
geografica delle merci. Per origine geografica s’intende l’origine, determinata dal Codice
Doganale dell’Unione all’art. 60 e nell’allegato 22-01, ovvero l’origine NON preferenziale del
prodotto/MADE In. Sarà pertanto necessario verificare, per i prodotti trasformati, i requisiti
previsti dal CDU mentre per i prodotti commercializzati, chiedere al fornitore l’effettiva
origine geografica del prodotto. Inoltre sarà necessario per adempiere a tale obbligo che
le fatture di vendita verso clienti residenti nei Paesi della UE riportino tale indicazione per ogni
singola riga di dettaglio di prodotto. - E’ obbligatorio tracciare gli invii di merce a seguito di contratti di consignment stock/call of
stock, nella nuova sezione 5 del modello Intra1 cessioni, sia per le aziende con periodicità
mensile che trimestrale - È prevista la possibilità per i soggetti mensili di utilizzare un’unica voce doganale 99500000
per le transazioni al di sotto di euro 1000,00 ma al momento non è chiaro se sia comunque
da inserire l’elemento origine. Diviene pertanto piuttosto difficile utilizzare tale
semplificazione. - E’ stato previsto l’innalzamento della soglia minima di presentazione dei modelli Intrastat
acquisti mensili da 200.000,00 Euro a 350.000,00 Euro per ogni singolo trimestre. Al di sotto di
tale soglia non è obbligatoria la presentazione del modello Intrastat acquisto beni.
Per quanto riguarda la presentazione del modello Intrastat acquisti servizi, resta invariata la
soglia minima di presentazione pari a Euro100.000,00 su base trimestrale. - Non è più prevista la possibilità di presentare il modello intrastat acquisti in via opzionale con
modalità trimestrale. Per tutti coloro che vorranno continuare a monitorare e verificare la
documentazione pervenuta avvalendosi della ns consulenza sarà possibile adottare la
periodicità di presentazione mensile oppure sottoscrivere un apposito contratto di
consulenza. - Le Società che hanno effettuato scambi intracomunitari superiori ai 20.000.000,00 di Euro
nell’anno 2021, oltre all’indicazione dei dati statistici dalle colonne 10/11/12/13 dovranno
tracciare i movimenti con la natura transazione con la disaggregazione a due cifre,
compilando pertanto sia la colonna A che la colonna B della natura transazione per rilevare
per esempio le cessioni a seguito di call of stock, le immissioni in libera pratica etc…
Il Dlgs 192 del 05.11.2021 recepisce la direttiva Ue n. 2018/1910 la cosiddetta “Quick fixes”, che
adotta alcune “soluzioni rapide” per le operazioni intracomunitarie e prevede che:
- siano disciplinati, con i nuovi articoli 38-ter e 41-bis, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni
intracomunitarie effettuati in regime di call-off stock, ovvero quel particolare contratto che
permette di stoccare merce in altro Stato membro, sempre in esenzione d’imposta, con il
passaggio di proprietà al momento del prelievo dal magazzino. Il Dlgs. 192 modifica l’articolo
50 del decreto legge n. 331/1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi
intracomunitari, per istituire i registri in cui devono essere annotate le cessioni in regime
di call-off stock (vedi novità INTRASTAT); - siano regolate, con il nuovo articolo 41-ter, le cosiddette cessioni a catena/ triangolazioni,
in cui diventa rilevante per determinare la cessione non imponibile il soggetto che organizza
e paga il trasporto. Alla luce delle nuove normative è importante pertanto verificare, le
condizioni delle operazioni triangolari tra soggetti comunitari per mantenere la corretta
applicazione della norma IVA; - sia previsto, con il nuovo art. 41 comma 2 bis, l’obbligo per i cessionari di comunicare il
proprio numero di identificazione IVA, che diventa requisito sostanziale delle cessioni
intracomunitarie per il riconoscimento del relativo regime di non imponibilità. La partita iva
del cliente diventa pertanto un elemento fondamentale, che dovrà essere tracciato in
modo corretto nel modello intrastat, poiché elemento fondamentale dal punto di vista
fiscale per la non imponibilità IVA ma anche elemento statistico che viene tracciato dai flussi
di dati tra gli Stati Membri (vedi novità INTRASTAT) - sia previsto, con il nuovo art.41 comma 2 ter, che la cessione comunitaria possa essere non
imponibile SOLO se il cedente ha debitamente compilato il modello intrastat.
SAN MARINO
Con il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 21 giugno 2021, entrato in vigore il
1°ottobre 2021, è cessata l’efficacia delle previgenti disposizioni e pertanto come chiarito dall’ADM
in una nota di dicembre, a prescindere dalla modalità con cui vengono emesse le fatture verso i
soggetti residenti a San Marino non vi è più l’obbligo di inserimento nei modelli intrastat.
Dal 01 luglio 2022 sarà obbligatorio per le cessioni di beni verso soggetti residenti a San Marino
emettere fattura con trasmissione al sistema di interscambio con codice destinatario 2R4GT08. Le
suddette fatture verranno trasmesse all’Ufficio Tributario San Marinese il quale una volta verificato il
regolare assolvimento dell’IVA all’importazione convalida la regolarità della fattura e comunica
l’esito all’Agenzia delle Entrate italiana su apposito canale telematico. Decade pertanto anche
l’obbligo di annotazione della fattura ricevuta da San Marino con il timbro tondo di conformità.