In base alla nuova normativa dal  1 gennaio 2022 decade l’obbligo dell’esterometro.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che, con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio, utilizzando il formato XML già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche. La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l’emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.), mentre quello riferito alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

L’individuazione di tali termini consentirà di allineare le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali. Consentirà, inoltre, all’Agenzia delle Entrate, di elaborare in modo più completo le precompilate relative ai registri/dichiarazioni IVA.

Dal 2019, a seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, l’obbligo di invio dei dati delle fatture (spesometro) rimane soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (esterometro), quindi, per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale.

Così come stabilito dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, vanno comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

  • effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia;
  • ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Conseguentemente, vanno comunicate le operazioni effettuate/ricevute con soggetti esteri non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Si evidenzia che rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica o bolletta doganale. Ricadono invece nell’adempimento le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41, D.L. n. 331/1993, nonché servizi generici di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972), ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi. Infatti, si evidenzia che, nelle FAQ pubblicate sul proprio sito web, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non viene meno l’esterometro in presenza degli elenchi Intrastat.