Ci sono novità se la Vostra azienda possiede ed utilizza un negozio on-line con il cosiddetto “carrello di acquisto” e le relative modalità di pagamento.

Nel caso sia già attivo o dovete strutturarlo sappiate che c’è l’obbligo preventivo della predisposizione di un apposita pratica:

– presentazione all’Agenzia delle Entrate di uno specifico modello AA7/11 nel quale dovranno essere compilati i campi riguardanti il codice ATECO;

– compilazione della SCIA: si tratta di una comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del Comune dove ha sede l’attività per dichiarare la data di inizio dell’attività stessa;

– variazione al Registro delle Imprese, dato che si tratta di vendita di beni e di conseguenza un’attività commerciale, è necessario comunicare la data di inizio anche al Registro delle Imprese della nuova attività;

– eventuale iscrizione all’INPS, ove ne ricorrono i presupposti, nella sezione gestione commercianti; tale gestione prevede il pagamento di quattro rate annuali di contributi con una soglia fissa sotto il migliaio di euro se non si superano i €. 15.000 di reddito annuo.  A prescindere dal reddito annuale dell’attività, i versamenti sono dovuti.

Fatto tutto questo si è pronti ad intraprendere l’attività di vendita online.

Vediamo nello specifico come viene suddiviso il commercio elettronico.

Cos’è il commercio elettronico diretto ed indiretto?

Nelle tipologie di commercio elettronico o e-commerce, possiamo trovare due diverse modalità di esecuzione del contratto di vendita:

il commercio elettronico “indiretto”: si riferisce alla cessione fisica di beni materiali, mediante l’uso del web, con conseguente conclusione del contratto e del relativo pagamento. L’oggetto venduto viene poi recapitato usando metodi di spedizione tramite corriere o altri mezzi di spedizione oppure il ritiro diretto presso un punto vendita o punto di ritiro. Ai fini IVA tali cessioni si qualificano come cessioni di beni;

il commercio elettronico “diretto”: consiste nella fornitura attraverso canali elettronici di beni virtuali o di servizi, in cui tutte le fasi della transazione avvengono online. Quindi siti web, programmi, immagini, testi, informazioni, accesso a banche dati, fornitura di film, giochi, musica. Ai fini IVA tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi.

Il commercio Elettronico requisiti fiscali

Vendite online: bisogna sempre emettere fattura o scontrino?

I clienti delle vendite online: privati ma anche soggetti titolari di partita iva.

Nell’approfondire l’obbligo di emissione di fatture o scontrini, occorre poi tenere a mente che i potenziali acquirenti dello store online possono essere sia privati che soggetti titolari di partita iva (imprese, artigiani, professionisti, ecc.).

In tal senso, è utile distinguere tra:

operazioni B2C (Business To Consumer) in cui l’acquirente dei prodotti o servizi è un privato consumatore;

operazioni B2B (Business To Business) in cui l’acquirente dei prodotti o servizi è un soggetto che dichiara di agire nell’esercizio di un’attività commerciale/professionale.

La veste in cui agisce l’acquirente è solitamente esternata in sede di acquisto, attraverso l’indicazione del proprio nome e codice fiscale oppure della propria ragione sociale e partita iva.

La certificazione dei corrispettivi delle vendite online: quando deve essere emessa la fattura o lo scontrino?

A questo punto è possibile affermare che, a fronte di diverse circostanze, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi dipenderà dalla tipologia di vendita effettuata.

Vendite online a privati

Tutte le vendite online effettuate nei confronti di privati (B2C) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto non richiedono infatti l’emissione della fattura o dello scontrino.  È sufficiente che i corrispettivi giornalieri vengano annotati nel registro dei corrispettivi di vendita e che vengano assolti tutti gli obblighi IVA, quali liquidazioni periodiche, conservazione della documentazione, ecc.

Con riguardo proprio all’IVA, torna ad essere rilevante la distinzione tra eCommerce diretto e indiretto, dato il loro diverso trattamento fiscale.

Attenzione però: se il privato domanda espressamente l’emissione della fattura, questa dovrà essere obbligatoriamente emessa dall’esercente senza che egli possa opporre la suddetta esenzione.

Vendite online a imprese o professionisti

Per le vendite online effettuate nei confronti di titolari di partita iva (B2B) nell’ambito dell’eCommerce diretto o indiretto, invece, è sempre richiesta l’emissione della fattura, da annotare nell’apposito registro delle fatture emesse.

D’altronde, la certificazione dei corrispettivi mediante l’emissione della fattura consente di tracciare l’operazione sia in capo al venditore sia in capo all’acquirente, entrambi soggetti fiscalmente rilevanti.

In conclusione, per tutte le attività al dettaglio, rivolte principalmente a privati consumatori, la semplificazione prevista per la certificazione dei corrispettivi è massima: nessuno scontrino o fattura deve essere emessa, salvo diversa richiesta dell’acquirente.

Di conseguenza, se si acquista un bene o un servizio online, la mancata consegna della fattura o dello scontrino da parte del venditore non deve far dubitare della sua buona condotta fiscale.

Per le vendite on-line all’estero esiste un regime particolare.

1) Definizione di vendite a distanza 2021

A partire dal 1° luglio 2021 è introdotta la figura della “vendita a distanza intracomunitaria di beni” con la previsione per queste vendite della tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l’acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro. È l’articolo 2 dello schema di decreto legislativo, che modifica il decreto-legge n. 331 del 1993, introducendo la definizione di vendita a distanza nel nuovo articolo 38-bis.

Si tratta in sostanza delle cessioni di beni a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo, effettuate nei confronti di consumatori finali, ad esclusione delle cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore. Ciò significa che, oltre alle prestazioni di servizi TTE transfrontalieri (servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione), anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni, fino a concorrenza dell’importo pari a 10.000 euro, saranno soggette al medesimo trattamento IVA delle prestazioni o cessioni nazionali.

Tuttavia, è previsto che il fornitore di beni venduti a distanza o il prestatore di servizi TTE può decidere di non applicare la soglia dei 10.000 euro, applicando le norme generali relative al luogo di destinazione della cessione o prestazione, vincolandosi ai fini IVA in tal senso per due anni.

Si segnala che la disciplina relativa all’identificazione del territorio nel quale applicare l’imposta (territorialità) in relazione alle vendite a distanza comporta anche la modifica degli articoli 40 e 41del Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993.

2) Sportello OSS: novità dal 1 luglio 2021

Sempre a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE destinati a consumatori privati debbano registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro in cui prestano servizi, il “mini” sportello unico per l’IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop), aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni. Il ricorso all’OSS non incide sull’identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello di destinazione solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia.

Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l’obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all’OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfaccia elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell’ambito dell’e-commerce. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione on-line sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In particolare, a partire dal 1° aprile 2021 potranno registrarsi:

– al regime “OSS non-UE”, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea,

– al regime “OSS UE”, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia,

– al regime “IOSS”, compilando il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate, i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea.

I soggetti passivi stabiliti in Italia possono, inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

3) Piccoli importi: cosa cambia nelle vendite a distanza dal 1 luglio 2021

Viene introdotta infine la “vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi” e l’abolizione della vigente esenzione dall’IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi.

Con la forte crescita del commercio elettronico, tale esenzione per i prodotti importati ha determinato una grave distorsione della concorrenza a scapito dei fornitori europei. Pertanto, al fine di ripristinare la parità di condizioni per gli operatori economici dell’UE e proteggere le entrate fiscali degli Stati membri dell’UE, la direttiva (UE) 2017/2455 ne prevede l’abolizione a partire dal 1° luglio 2021 e l’applicazione del principio della tassazione nel luogo di destinazione. Al contempo, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto, ovvero non superiore a 150 euro, viene creato un nuovo regime che consente all’importatore stabilito nell’UE (o all’intermediario nominato) di riscuotere l’IVA presso l’acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS – Import One Stop Shop). Nel caso in cui non si ricorra all’IOSS, è previsto un regime doganale semplificato per l’adempimento dell’IVA per le importazioni inferiori a 150 euro, ma solo se l’immissione in libera pratica è effettuata nello Stato membro di consegna dei beni all’acquirente.