Passaporto delle Piante: dal 14 dicembre 2019 nuovo regolamento sulla salute delle piante.

Il Comitato permanente per il Verde, Animali, Alimenti e mangimi dell’UE lo scorso dicembre ha tenuto un incontro  in cui si è deciso di adottare un formato armonizzato del passaporto delle piante.

Questa decisione è stata presa ai sensi delle disposizioni del nuovo regolamento della salute delle piante 2016/2031 alla sezione 2.

A partire dal 14 Dicembre di 2019, sarà richiesto il passaporto fitosanitario in tutti gli elementi degli impianti oggetto di scambi tra professionisti all’interno dell’Unione europea.
Con l’istituzione di queste nuove norme è inteso a modernizzare il regime fitosanitario, migliorare le misure più efficaci per la protezione del territorio dell’UE e dei loro impianti, nonché garantire il commercio sicuro e gli impatti sulla salute ambientale.

Secondo il Comitato, saranno diverse le parti interessate, che potranno beneficiare del nuovo approccio:

  • Primo di tutti i cittadini dell’UE, che potranno godere di una maggiore e migliore protezione dei paesaggi e delle foreste, gli spazi verdi, pubblici e privati e meno bisogno di antiparassitari.
  • In secondo luogo i produttori e gli agricoltori, attraverso una documentazione semplice e trasparente (la pianta unificata passaporto), Essi garantiscono un miglioramento della tutela della loro produzione, Oltre a maggiore sostegno finanziario nella loro lotta contro i parassiti.
  • Al terzo posto, operatori commerciali, con un record di operatori comuni e una tracciabilità armonizzata.
  • Ultimo, autorità pubbliche, sarà aumentato il cui sostegno finanziario dell’UE per l’attuazione delle misure di sorveglianza e di eradicazione/contenimento.

È previsto che nel 2019 la Commissione adotti sistemi di verifica  atti a garantire la corretta applicazione della legge in tutti gli Stati membri dell’UE.

Che cos’è un passaporto fitosanitario?
Il passaporto fitosanitario è un documento ufficiale per il commercio di merci di origine vegetale regolamentate all’interno della  l’UE comprovante l’adempimento delle prescrizioni fitosanitarie delle merci. Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato soltanto dalle aziende omologate a tal fine e dalle autorità competenti del Paese in questione.

A che cosa serve il pas-saporto fitosanitario?
Il diritto sulla salute dei vegetali è finalizzato a ostacolare l’introdu-zione e la diffusione di malattie e organismi nocivi particolarmente pe-ricolosi per i vegetali, onde evitare che causino danni ecologici, sociali ed economici. Il modo più efficace per tali organismi nocivi di diffon-dersi su distanze maggiori è il commercio di materiale vegetale infe-stato. Per i vegetali destinati alla piantagione tale rischio è massimo.
Affinché si possa ridurre l’elevato rischio d’introduzione e di diffusione di tali parassiti e agenti patogeni tramite il commercio, si applicano esigenze severe per determinate merci di origine vegetale come piante, nesti, tuberi, sementi, eccetera. In particolare, le superfici sulle quali sono prodotte sono sottoposte regolarmente a controlli ufficiali ri-guardo alla presenza di organismi nocivi regolamentati.
Il passaporto fitosanitario assolve due importanti funzioni:

  • Conferma all’acquirente che il materiale vegetale proviene da una produzione ufficialmente controllata e che sono state prese tutte le misure possibili affinché sia indenne da organismi nocivi particolar-mente pericolosi.
  • Assicura la tracciabilità delle merci nella catena commerciale in caso di infestazione e questo nelle due direzioni: se presso un ac-quirente professionista è constatata un’infestazione, è possibile ri-salirne all’origine fino alla particella di produzione della merce. Se si constata la comparsa di un organismo nocivo nella produzione, si possono eventualmente individuare rapidamente merci infestate, o presunte tali, già in commercio. Si può quindi evitare l’insedia-mento e l’ulteriore diffusione dell’agente patogeno o del parassita.

Perché è modificato il si-stema del passaporto fito-sanitario?
L’estensione dell’obbligo del passaporto fitosanitario a tutti i vegetali destinati alla piantagione è necessaria perché in Europa è diventata più frequente la comparsa di organismi da quarantena che possono diffondersi attraverso un numero molto elevato di varietà vegetali.
Finora il passaporto fitosanitario poteva essere rilasciato sui docu-menti d’accompagnamento (bollettino di consegna, fattura, ecc.) senza attenersi a un modello preciso. Per questo motivo, spesso, non era riconoscibile in quanto tale dall’acquirente. In base all’esperienza, molte aziende non potevano inoltre garantire la tracciabilità nei casi in cui i vegetali della stessa specie venivano acquistati da diversi forni-tori e mischiati. Sotto forma di etichetta standardizzata da apporre fisicamente sul lotto, il passaporto fitosanitario risulta maggiormente visibile e riconoscibile, garantendo anche una migliore tracciabilità.
Le modifiche al sistema del passaporto fitosanitario sono un presupposto per la tutela della libera circolazione delle merci in UE.

Come si presentano i nuovi passaporti fitosanitari?

Dal 2020 il passaporto fitosanitario sarà un’etichetta che dovrà essere apposta dalle aziende omologate su ogni lotto* di merce con obbligo del passaporto e scortare fisicamente le merci nei canali com-merciali.

  • L’etichetta del passaporto fitosanitario può essere apposta sul mazzo, sul contenitore (vaso, cassetta, container, ecc.) o sul collo.
  • Il passaporto fitosanitario può essere rilasciato da un’azienda omologata anche per ogni singola merce.
  • Non si deve necessariamente trattare di un’etichetta nuova; il passaporto fitosanitario può essere integrato in etichette esistenti o stampato sull’imballaggio.
  • Il passaporto fitosanitario deve essere chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate inalterabili e permanenti.
  • Esso deve essere distinguibile da tutte le altre informazioni o etichette apposte sulla merce (ovvero essere separato perlomeno con un margine o un riquadro dalle altre indicazioni).

Un lotto è l’unità più piccola utilizzata nel commercio o sul rispettivo livello di commercializzazione di merci che, in base alla loro omogeneità dal profilo della composizione e dell’origine, è identificabile (per esempio, una cassetta con 104 piantine provenienti dallo stesso produttore).

Il codice di tracciabilità della merce è una componente fondamen-tale del nuovo passaporto fitosanitario:

  • La modalità di composizione di questo codice è, in linea di princi-pio, a discrezione dell’azienda omologata. Quest’ultima, in caso di un’infestazione dovuta a un organismo nocivo regolamentato, deve essere in grado, attraverso la tenuta di registri in base a questo codice, di indicare all’autorità competente da dove proviene la merce infestata (fornitore) e a chi l’ha eventualmente fornita (acquirente). Ciò è importante onde poter evitare l’insediamento e l’ulteriore diffusione dell’agente patogeno della malattia o dell’organismo no-civo.
  • Cessione di merci acquistate: in questo caso si raccomanda di riprendere il codice di tracciabilità del passaporto fitosanitario ricevuto dal fornitore.
  • Il codice di tracciabilità può essere eventualmente integrato da un codice a barre, un codice QR, un ologramma, un chip o un altro supporto di dati, agevolando, all’occorrenza, l’obbligo di tenere un registro.
  • Per determinate merci nell’imballaggio finale, per esempio piante da appartamento senza rischio fitosanitario, è possibile che non sia richiesto un codice di tracciabilità. Attualmente questo aspetto è in fase di elaborazione.

In un passaporto fitosanitario per le zone protette (passaporto fitosanitario – ZP) devono essere inoltre indicati gli organismi da quarantena rilevanti per la zona protetta.
Nel caso di materiale vegetale certificato («materiale riconosciuto»), il passaporto fitosanitario deve essere combinato con l’etichetta di certificazione.
Nel passaporto fitosanitario dell’UE in alto a sinistra si trovano la bandiera dell’UE e, dopo la lettera «B», il codice a due lettere dello Stato membro in cui l’azienda in questione è omologata.

Per quali merci occorre un passaporto fitosanitario?
Un passaporto fitosanitario è prescritto, dal 2020, per i vegetali e le parti di vegetali destinati alla piantagione. Tra questi rientrano piante (incl. piante in vaso), nesti, talee, portainnesti, tuberi, bulbi e colture di tessuti vegetali. La maggior parte delle sementi sono escluse dall’obbligo del passaporto fitosanitario poiché generalmente non rappresentano un rischio fitosanitario.
Anche le sementi di determinate specie vegetali e altre merci (p.es. certi tipi di legno), che possono essere vettori di organismi nocivi particolarmente pericolosi, necessitano nel commercio di un passaporto fitosanitario. Queste merci supplementari saranno stabilite e comunicate nell’autunno 2019 in un’ordinanza interdipartimentale del DEFR e del DATEC

In quali casi serve un passaporto fitosanitario?

L’obbligo del passaporto fitosanitario si applica alle merci regolamen-tate (v. sopra) sui seguenti canali commerciali:
importazione dall’UE,

  • messa in commercio all’interno dello stato membro,
  • introduzione in una zona protetta e messa in commercio nella zona protetta,
  • esportazione nell’UE.

Il passaporto fitosanitario dell’UE è valido in tutti i Paesi della Comunità.
Il campo di applicazione del passaporto fitosanitario è rappresentato in maniera semplificata nella figura seguente:

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Regolamento della salute delle piante 2016/2031 – sezione 2

Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione

Articolo 78

Passaporti delle piante

Il passaporto delle piante è un’etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione e, se del caso, per la loro introduzione e il loro spostamento nelle zone protette, che attesta il rispetto di tutte le prescrizioni di cui all’articolo 85 e, per l’introduzione e lo spostamento nelle zone protette, all’articolo 86, e il cui contenuto e formato sono conformi all’articolo 83.

Articolo 79

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione

  1. I passaporti delle piante sono richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione. La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione.

Tale elenco include:

a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi;
b) nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato V, parte A, punto I, della direttiva 2000/29/CE, purché non rientrino nella lettera a) del presente comma;
c) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell’articolo 28, paragrafi 1, 2 o 3, o dell’articolo 30, paragrafi 1, 3 o 4, riguardanti il loro spostamento nel territorio dell’Unione;
d) le sementi elencate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 37, paragrafo 2; e
e) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 41, paragrafi 2 e 3, per quanto riguarda il loro spostamento nel territorio dell’Unione, a eccezione delle piante da impianto, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti che richiedono un’altra etichetta specifica o un altro tipo di attestazione ai sensi di detto articolo.
  1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e); o
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, secondo comma, lettere c), d) o e).
  1. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all’allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.
  2. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.
  3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 46, 47, 48 e 75.
  4. Entro il 14 dicembre 2021 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per illustrare l’esperienza acquisita in seguito all’estensione del sistema del passaporto delle piante a tutti gli spostamenti di piante da impianto nel territorio dell’Unione, comprensiva di una chiara analisi dei costi e dei benefici per gli operatori e corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 80

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento nelle zone protette

  1. I passaporti delle piante sono richiesti per l’introduzione e lo spostamento di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in determinate zone protette.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di introduzione e spostamento in determinate zone protette.

Tale elenco include:

a) nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato V, parte A, punto II, della direttiva 2000/29/CE;
b) ulteriori piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all’articolo 54, paragrafo 3, del presente regolamento.
  1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b); o
b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b).
  1. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all’allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.
  2. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.
  3. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un passaporto delle piante per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Articolo 81

Eccezione in caso di fornitura diretta agli utilizzatori finali

  1. Il passaporto delle piante non è richiesto per lo spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti forniti direttamente a un utilizzatore finale, compresi i giardinieri non professionisti.

Tale eccezione non si applica:

a) agli utilizzatori finali che ricevono le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti in questione attraverso vendita tramite contratti a distanza; o
b) agli utilizzatori finali di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per le zone protette ai sensi dell’articolo 80.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può specificare che la lettera b) del secondo comma si applica unicamente a organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri oggetti rilevanti per determinate zone protette. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i casi in cui, per determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti, l’eccezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a piccoli quantitativi. Tali atti delegati definiscono detti quantitativi per un periodo di tempo appropriato in funzione della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione e dei rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.

Articolo 82

Eccezioni per gli spostamenti all’interno e tra i siti di un operatore registrato

Il passaporto delle piante non è richiesto per gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i siti dello stesso operatore registrato situati a breve distanza tra loro.

Gli Stati membri possono definire ulteriormente la nozione di breve distanza nei rispettivi territori e stabilire se per tali spostamenti debbano essere rilasciati documenti diversi dal passaporto delle piante.

Laddove tali spostamenti abbiano luogo all’interno di due o più Stati membri, per l’eccezione all’obbligo del passaporto delle piante è necessaria l’approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Articolo 83

Contenuto e formato del passaporto delle piante

  1. Il passaporto delle piante è costituito da un’etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa degli elementi di cui al paragrafo 2, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.

Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.

  1. Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte A.

In deroga all’allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all’utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
b) non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
  1. La Commissione, mediante atti di esecuzione, identifica i tipi e le specie di piante da impianto ai quali non si applica l’esenzione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.
  2. Il passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte B.
  3. Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell’etichetta ufficiale prodotta in conformità delle rispettive disposizioni di tali direttive.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte C, del presente regolamento.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all’allegato VII, parte D, del presente regolamento.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 per modificare l’allegato VII, parti A, B, C e D, al fine di adeguare gli elementi in esse contenuti, se del caso, all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
  2. Entro il 14 dicembre 2017 la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione e del passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 5, secondo e terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

Qualora la natura di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate, per il passaporto delle piante, specifiche particolari riguardanti le dimensioni di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.

  1. Un passaporto delle piante può anche essere rilasciato in formato elettronico («passaporto delle piante elettronico»), a condizione che contenga tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 e che siano state stabilite le relative modalità tecniche mediante gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo.

La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici volte a garantirne la conformità con le disposizioni del presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 107, paragrafo 2.

Articolo 84

Rilascio di passaporti delle piante da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

  1. I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti.

Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili.

  1. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono inoltre rilasciare passaporti delle piante.
  2. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione dei quali sono responsabili e da essi dichiarati ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, lettera d), o, nei casi in cuisi applica l’articolo 94, paragrafo 1, in altro luogo autorizzato dall’autorità competente.

Articolo 85

Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione

È rilasciato un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell’Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto che soddisfa le condizioni seguenti:

a) è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
b) rispetta le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 1, riguardanti la presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione e le disposizioni di cui all’articolo 37, paragrafo 4, riguardanti le misure da adottare;
c) rispetta le prescrizioni in materia di spostamento nell’Unione di cui all’articolo 41, paragrafi 2 e 3;
d) se del caso, rispetta le norme adottate in conformità delle pertinenti misure adottate a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d),dell’articolo 28, paragrafo 2, e dell’articolo 30, paragrafi 1 e 3; e
e) se del caso, rispetta le misure adottate dalle autorità competenti per l’eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, e per l’eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione a norma dell’articolo 29, paragrafo 1.

Articolo 86

Prescrizioni sostanziali relative al passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta

  1. È rilasciato un passaporto delle piante per l’introduzione e lo spostamento in una zona protetta di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 85, nonché le condizioni seguenti:
a) è indenne dal rispettivo organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta; e
b) rispetta le prescrizioni di cui all’articolo 54, paragrafi 2 e 3.
  1. Nei casi in cui si applica l’articolo 33, paragrafo 2, il passaporto delle piante di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è rilasciato per piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti dall’area delimitata interessata che potrebbero ospitare l’organismo nocivo rilevante per la zona protetta interessato.

Articolo 87

Esami per i passaporti delle piante

  1. I passaporti delle piante possono essere rilasciati solo per piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati sottoposti a un esame scrupoloso a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, dal quale sia risultato che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 85 e, se del caso, all’articolo 86.

Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti possono essere esaminati uno per uno oppure per campioni rappresentativi. L’esame riguarda anche il materiale d’imballaggio delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti.

  1. L’esame è effettuato dall’operatore autorizzato. Tuttavia, l’esame è effettuato dall’autorità competente nei seguenti casi:
a) quando si applica il paragrafo 3, primo comma, lettera c), del presente articolo per quanto concerne ispezioni, campionamenti e prove;
b) quando si applica l’articolo 84, paragrafo 2; o
c) quando un esame è effettuato nelle immediate vicinanze ai sensi del paragrafo 3, primo comma, lettera b), del presente articolo e l’operatore autorizzato non ha accesso a tali immediate vicinanze.
  1. L’esame soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) è effettuato nei periodi opportuni e tenendo conto dei rischi inerenti;
b) è effettuato nei siti di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera d). Se richiesto dagli atti di esecuzione adottati ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 41, paragrafo 2, o dell’articolo 54, paragrafo 2, un esame è effettuato anche nelle immediate vicinanze del luogo di produzione delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati;
c) consiste almeno in un esame visivo, integrato da:

i) ispezioni, campionamenti e prove da parte dell’autorità competente in caso di sospetta presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, o in caso di sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette nella rispettiva zona protetta; o

 

ii) ispezioni e prove in caso di sospetta presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, se applicabile al di sopra delle rispettive soglie;
d) i risultati sono registrati e conservati per almeno tre anni.

L’esame è effettuato fatte salve eventuali specifiche prescrizioni in materia di esami o misure adottate a norma dell’articolo 28, paragrafi 1, 2 o 3, dell’articolo 30, paragrafi 1, 3 o 4, dell’articolo 37, paragrafo 4, dell’articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 54, paragrafi 2 o 3. Se tali prescrizioni in materia di esami o misure richiedono che l’esame sia effettuato dall’autorità competente, l’esame non è effettuato dall’operatore autorizzato di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo misure dettagliate riguardanti l’esame visivo, il campionamento e le prove, nonché la frequenza e il calendario degli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo per quanto riguarda piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici, sulla base dei particolari rischi connessi a organismi nocivi che possono comportare. Gli esami riguardano, se opportuno, determinate piante da impianto facenti parte dei materiali, delle sementi o dei tuberi-seme pre-base, di base o certificati, o dei materiali o delle sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.

Se adotta tali atti delegati per determinate piante da impianto e tali piante da impianto sono soggette a sistemi di certificazione a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, la Commissione stabilisce le prescrizioni relative agli esami volti ad accertare l’eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del presente regolamento e di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché agli esami volti a rilevare altre caratteristiche delle piante da impianto ai sensi delle direttive summenzionate in un sistema di certificazione unico.

Quando adotta tali atti delegati, la Commissione tiene conto dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali.

Articolo 88

Apposizione dei passaporti delle piante

Gli operatori professionali interessati appongono i passaporti delle piante sull’unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell’Unione a norma dell’articolo 79 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell’articolo 80. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.

Articolo 89

Autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante

  1. L’autorità competente concede all’operatore professionale un’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante («autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante») per piante, prodotti vegetali e altri oggetti appartenenti a particolari famiglie, generi o specie e tipi di merci, qualora tale operatore soddisfi entrambe le condizioni seguenti:
a) possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami di cui all’articolo 87 riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione che possono colpire le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti, nonché i segni della presenza di tali organismi nocivi, i sintomi a essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
b) dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità di cui agli articoli 69 e 70.
  1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo nonché procedure volte a garantire l’osservanza di tali criteri.

Articolo 90

Obblighi degli operatori autorizzati

  1. Quando un operatore autorizzato intende rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione e i punti relativi allo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 37, paragrafo 1, dell’articolo 41, paragrafo 1, degli articoli 85 e 87 e, se del caso, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 1, e dell’articolo 86, nonché delle norme adottate ai sensi dell’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4 e, se del caso, dell’articolo 37, paragrafo 4.

Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l’identificazione e il controllo dei suddetti punti.

  1. L’operatore autorizzato di cui al paragrafo 1 assicura che, ove necessario, sia impartita una formazione adeguata al suo personale che partecipa all’esecuzione degli esami di cui all’articolo 87, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per effettuare gli esami.

Articolo 91

Piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi

  1. Gli operatori autorizzati possono istituire piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi. L’autorità competente approva tali piani se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) stabiliscono misure appropriate per consentire a tali operatori di rispettare gli obblighi di cui all’articolo 90, paragrafo 1;
b) rispettano le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Gli operatori autorizzati che attuano un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi che è stato approvato possono essere sottoposti a ispezioni con frequenza ridotta.

  1. I piani di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi comprendono, se del caso sotto forma di manuali di procedura operativa standard, almeno gli elementi seguenti:
a) le informazioni richieste dall’articolo 66, paragrafo 2, in merito alla registrazione dell’operatore autorizzato;
b) le informazioni richieste dall’articolo 69, paragrafo 4, e dall’articolo 70, paragrafo 1, in merito alla tracciabilità delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti;
c) una descrizione dei processi di produzione dell’operatore autorizzato e delle sue attività per quanto riguarda lo spostamento e le vendite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
d) un’analisi dei punti critici di cui all’articolo 90, paragrafo 1, e le misure adottate dall’operatore autorizzato per attenuare i rischi connessi agli organismi nocivi legati a tali punti critici;
e) le procedure in atto e gli interventi previsti in caso di presenza sospetta o confermata di organismi nocivi da quarantena, la registrazione di tali presenze sospette o confermate e degli interventi realizzati;
f) i ruoli e le responsabilità del personale coinvolto nelle notifiche di cui all’articolo 14, negli esami di cui all’articolo 87, paragrafo 1, nel rilascio di passaporti delle piante a norma dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 93, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 94, nonché nell’apposizione dei passaporti delle piante ai sensi dell’articolo 88; e
g) la formazione impartita al personale di cui alla lettera f) del presente comma.
  1. Qualora venga a conoscenza del fatto che l’operatore professionale interessato non applica le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), o che un piano di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi non è più conforme a una delle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l’autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza. Tali misure possono includere la revoca dell’approvazione del piano in questione.

Qualora abbia adottato misure a norma del primo comma diverse dalla revoca dell’approvazione del piano e l’inosservanza persista, l’autorità competente revoca senza indugio la suddetta approvazione.

Articolo 92

Ispezioni e revoca dell’autorizzazione

  1. L’autorità competente effettua ispezioni almeno una volta l’anno e, se del caso, campionamenti e prove per verificare l’osservanza da parte degli operatori autorizzati dell’articolo 83, paragrafi 1, 2, 4 e 5, dell’articolo 87, dell’articolo 88, dell’articolo 89, paragrafo 1, dell’articolo 90 o dell’articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 o 5.
  2. Qualora venga a conoscenza del fatto che un operatore autorizzato non rispetta le disposizioni di cui al paragrafo 1, oppure che una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto per cui l’operatore professionale ha rilasciato un passaporto delle piante non rispetta l’articolo 85 o, se del caso, l’articolo 86, l’autorità competente adotta senza indugio le misure necessarie a porre fine a tale inosservanza.

Tali misure possono includere la revoca dell’autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante per le piante e  dei prodotti vegetali.

 

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