Dopo che il Mef, con il D.M. 10.05.2019, e in vista della parziale decorrenza dell’obbligo già a partire dal 1 Luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400 mila euro), ha individuato Le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno, con diverse risposte ad interpelli La stessa Agenzia, ma anche Assonime, con La circolare 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.
Inoltre, con una previsione contenuta nella L 58/2019 di conversione delD.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni. La moratoria in esame è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la circolare 15/E/2019.
Concentriamoci, con questo intervento, sulle tre risposte alle istanza di interpello che l’Agenzia ha fornito nelcorso delmese di giugno.
Con La risposta n. 198 del 19.06.2019 L’Agenzia si sofferma sugli obblighi per chi effettua prestazioni die-commerce indiretto.
In particolare nel documento viene affermato che “Le disposizioni in tema di invio telematica dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, Le regole generali in tema di /va ed i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione 214/E del 5 novembre 2009), secondo cui se L’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto La transazione commerciale awiene on Line – La stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano Le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”.
Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematica dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 D.P.R. 633/1972 ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui alprecedente articolo 23 per Le fatture eventualmente emesse
Con la risposta n. 201 del 21.06.2019 L’Agenzia fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell’obbligo, argomento già affrontato nella precedente risposta n. 139 del14.05.2019.
In detto ultimo documento è stato chiarito che “Laddove il contribuente voglia “[…] su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1o Luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato prowedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”.
Ma la precisazione più interessante riguarda Le conseguenze di detta scelta.
Conclude infatti L’Agenzia che “… per Lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua – ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n.127 del 2015 ed in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) – né, sino al 1 Luglio 2019, La memorizzazione e L’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del d.lgs. n.127.
Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo lva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.
Con la risposta n. 209 del 26.06.2019 L’Agenzia ribadisce quanto già affermato in precedenza con la risoluzione 47/E/2019 a proposito del criterio con il quale determinare la misura del volume d’affari ai fini della decorrenza anticipata dell’obbligo per quanti, nell’anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro.
Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente Le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) L’Agenzia precisa che, è necessario far riferimento a quanto stabilito dall’articolo 20 D.P.R. 633/1972 che definisce appunto tale grandezza: “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26……. Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe awenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)“.
Viene nella sostanza ribadito il consolidato principio della “unicità” del volume d’affari.
Con l’articolo 12-quinquies DL 34/2019 (cosiddetto Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in Legge, vengono apportate modifiche all’articolo 2 D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
In particolare, viene sostituito il comma 6-ter (La precedente versione di tale comma prevedeva L’emanazione di un D.M. che, per Le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet, permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali), che ora stabilisce quanto segue:
- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo Le regole generali previste dall’articolo 6 D.P.R. 633/1972);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sulvalore aggiunto ai sensi dell’articolo 1. comma 1. D.P.R. 100/1998;
- nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per ilperiodo 1.7-31.12.2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1.1-30.6.2020 per tutti gli altri soggetti, Le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’art.6 comma 3 e art. 12 comma 2, D.Lgs.471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.