Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambiano le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati. In particolare, per questi documenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. 28.12.2018 ha introdotto l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo con cadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo.

Quindi per il primo trimestre 2019 la scadenza è fissata al 20 aprile, prorogata al primo giorno lavorativo successivo ovvero il 23 APRILE 2019.

A tal fine l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo presente sul sito dell’Agenzia, nel portale Fatture e Corrispettivi – Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA – Fatture elettroniche – Pagamento imposta di bollo.

Tramite un servizio disponibile sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se stampare ed utilizzare il modello F24/F24Enti Pubblici che riporta la somma da versare.

Un invito a verificare l’esattezza dell’importo presente nell’area riservata in quanto vengono segnalati degli errori sul calcolo predisposto dall’Agenzia.

I nuovi codici tributo istituiti per il pagamento del Bollo con F24 sono:
– 2521 primo trimestre
– 2522 secondo trimestre
– 2523 terzo trimestre
– 2524 quarto trimestre
– 2525 sanzioni
– 2526 interessi
che trovano posto nella sezione “Erario”; nel campo “anno di riferimento” va riportato, per esteso, quello a cui si riferisce il versamento.