Fatture 2019 ricevute da contribuenti mensili26
Ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 119/2018, che ha modificato l’articolo 1 del D.P.R. 100/1998, il diritto alla detrazione può essere esercitato relativamente “ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.”
Primo esempio: in data 14 febbraio si riceve e si contabilizza una fattura di acquisto, datata gennaio, avente IVA a credito per 100,00 euro. Questi 100,00 euro possono essere considerati in diminuzione già nella liquidazione IVA di gennaio 2019 (scadenza versamento 16 febbraio). Il documento viene quindi registrato in febbraio, ma la relativa imposta insiste sulla liquidazione IVA di gennaio, poiché relativa a tale mese ed il documento è arrivato ed è stato contabilizzato entro il 15 del mese successivo.
Secondo esempio: in data 16 febbraio si riceve e si contabilizza una fattura di acquisto, datata gennaio, avente IVA a credito per 100,00 euro. Tale imposta a credito non può essere considerata nella liquidazione IVA di gennaio, poiché il documento non è pervenuto entro il 15 del mese successivo. L’imposta a credito, pari a 100 euro, sarà quindi detratta in sede di liquidazione periodica del mese di febbraio.
Attenzione! Il poter “riportare indietro” alla liquidazione precedente l’IVA a credito, nel rispetto di quanto sovra evidenziato, non costituisce un obbligo, bensì un rimedio possibile e di applicazione facoltativa alla ritardata ricezione rispetto al passato delle fatture.
Nulla vieta di evitare questo meccanismo di liquidazione “a gambero”, che pare poco intuitivo, computando semplicemente l’imposta nel periodo di avvenuta registrazione. Chiaramente il contribuente ne avrà un danno, poiché l’IVA a credito sarà scomputata più avanti nel tempo.