La data della fattura  differita può coincidere con quella dell’ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, oppure può coincidere con l’ultimo giorno  del mese, ma  è necessario in questo caso che l’invio allo SDI sia contestuale alla data della fattura.

Dopo L’emanazione della  circolare 14/E/2019 dello  scorso 17 giugno  La  questione  della data della fattura differita (da indicare  nel campo  “Data” della  sezione “Dati generali” del file) sta creando non pochi problemi operativi alle imprese ed ai loro consulenti, poiché nell’era  della fattura cartacea si era soliti indicare nella fattura differita l’ultimo giorno del mese di riferimento (quello  in cui sono stati emessi i DDT per la consegna dei beni), con conseguente liquidazione del relativo debito dell’lva nella liquidazione di “competenza”.

Con l’avvento della fattura elettronica, i termini di emissione della fattura differita, così come i termini di annotazione della  stessa nel registro  delle  fatture  emesse (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento), non sono mutati,  ma La  gestione  operativa  delle stesse presenta differenti riflessi, dovendo inviare la fattura tramite  Sdi.

L’Agenzia delle entrate, con La citata circolare 14/E/2019, ha fornito  i seguenti chiarimenti:

  • La data della fattura (da indicare nelc ampo “Data” della sezione “Dati generali” del file) è valorizzata  indicando  la data dell’ultima operazione effettuata nelmese (quindi con la data dell’ultimo DDT emesso);
  • La fattura   differita può  essere trasmessa allo  Sdi in uno  dei qualsiasi giorni  che intercorrono tra il1o ed il15 delmese successivo.

Recentemente Assosoftware ha pubblicato  sul proprio sito internet alcune Faq che sono frutto di interlocuzione con L’Agenzia delle Entrate, e tra queste vi è anche un chiarimento  in merito alla data della fattura  differita.

Secondo quanto si Legge nella Faq, qualora nel corso del mese siano eseguite più operazione, fermo  restando  che nella fattura  dovranno  risultare  le  date  di effettuazione delle  stesse (ricavabili dai DDT), nel campo  “Data” della fattura può essere indicata alternativamente:

  • La data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi (“data emissione”), fermo restando che potrà essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione e quella di invio allo Sdi;
  • La data di almeno una delle operazioni effettuate nel corso del mese; “preferibilmente la data dell’ultima operazione come indicato nella circolare 14/E/2019.

Nella Faq è poi riportato  l’esempio di due consegne avvenute con Ddt datati  20/9/2019 e 28/9/2019, nel qual caso sono proposte tre soluzioni (che in ogni caso devono rispettare il termine di annotazione nel registro del 15/10/2019):

  • predisposizione del file e data fattura 30/9/2019, invio delfile allo Sdi entro lo stesso giorno (30/9/2019);
  • predisposizione del file e data fattura 5/10/2019, invio delfile allo Sdi entro Lo stesso giorno (5/10/2019);
  • predisposizione del file e data fattura 28/9/2019 (o 20/9/2019), invio del file allo Sdi entro il (15/10/2019).

In buona sostanza, dal chiarimento si desume che è possibile inserire una data della fattura diversa da quella in cui è avvenuta l’ultima consegna (ad esempio indicando l’ultimo giorno del mese) a condizione che il file sia generato ed inviato nello stesso giorno (con tolleranza di qualche giorno come detto in precedenza).

La posizione assunta lascia perplessi, poiché non è dato di capire quale sarebbe il “danno” laddove fosse indicata nelfile xml la data dell’ultimo giorno del mese e l’inoltro dello stesso avvenisse non il giorno stesso bensì entro il 15 del mese successivo.

Anche in tale ipotesi il debito d’imposta che si genera dalla fattura differita è imputato nella liquidazione periodica del mese di settembre 2019, e l’impresa in questo modo ha più tempo a disposizione per poter inviare le fatture differite (normalmente queste sono generate dagli uffici amministrativi  delle aziende nei primi  giorni del mese successivo a quello in cui avvengono le consegne), e  si consentirebbe  di  rispettare  la  cronologia  di  emissione  e registrazione delle stesse.