A partire dal 1 Luglio 2019 la fattura immediata può essere inviata allo Sdi entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione (dodici dopo La  conversione in Legge del Decreto crescita), ma nel campo “Data” va sempre indicata la data di effettuazione dell’operazione.

È quanto precisato dalla circolare 14/E/2019 con cui L’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in vista deltermine delperiodo di moratoria e dell’entrata in vigore delle regole a regime previste dal D.Lgs.127/2015 (oggetto di modifica ad opera delD.L.119/2018 e della Legge di Bilancio 2019).

L’articolo  21 D.P.R. 633/1972, come modificato  ad opera dell’articolo  11 D.L. 119/2018  (in vigore dal prossimo 1o  Luglio), prevede che nella fattura debba essere indicata, se diversa dalla data di emissione della fattura, la  data di effettuazione dell’operazione (con Le regole di cui all’articolo  6 D.P.R 633/1972).

Inoltre, è previsto che La fattura possa essere emessa entro i dieci giorni successivi rispetto a quella di effettuazione dell’operazione (termine portato a dodici giorni ad opera della Legge di conversione del Decreto crescita).

Le modifiche all’articolo  21, applicabili anche alle fatture cartacee, avevano quindi portato a considerare La  necessità di indicare in fattura  La  doppia data, ossia quella di effettuazione dell’operazione e quella di invio deldocumento (che per La fattura elettronica è quella di invio allo Sdi).

Sul punto, La  circolare 14/E/2019 precisa che  “in considerazione  del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo Sdi, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (…..) la data (e l’orario) di awenuta  “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Con tale  precisazione non sarà quindi necessaria alcuna modifica alle  specifiche tecniche attualmente  in essere e si dovrà inserire, come data deldocumento, quella di effettuazione dell’operazione, e ciò anche alfine di far confluire L’imposta a debito nella Liquidazione riferita almomento di effettuazione stesso.

Riprendendo L’esempio fornito nella  circolare 14/E/2019, per un’operazione effettuata in data 28 settembre 2019, La fattura può essere inviata allo Sdi nell’intervallo temporale che va dal 28 settembre stesso fino all’8 ottobre 2019 compreso (oggi 10 ottobre), valorizzando sempre il campo “Data” indicando il momento di effettuazione dell’operazione (28 settembre  2019).

Resta fermo, precisa L’Agenzia, che per Le fatture cartacee, o elettroniche  non inviate tramite Sdi, Laddove La fattura  non sia emessa contestualmente all’effettuazione dell’operazione, nel documento deve riportare  entrambe le date.

Interessanti sono stati anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia in merito alla fattura differita, La cui disciplina  contenuta  nell’articolo 21 D.P.R. 633/1972 consente di emetterla entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono effettuate  Le singole operazioni (documentate  da ddt).

Le  regole  per  L’emissione della  fattura   differita  prevedono  già  l’obbligo  di  indicare  nel documento gli estremi delle singole operazioni effettuate (consegne dei beni documentate da ddt ad esempio), ragion per cui L’Agenzia ritiene  che sia sufficiente indicare una sola data per Le fatture differite elettroniche  inviate tramite Sdi, e più precisamente quella di effettuazione dell’ultima consegna awenuta nel corso del mese di riferimento.

Riprendendo L’esempio dell’Agenzia proposto nella  circolare 14/E/2019, nelcaso di consegna di beni allo stesso soggetto nei giorni 2, 10 e 28 settembre 2019 (documentate  con ddt), sarà possibile inviare La fattura differita elettronica allo Sdi fino al 15 ottobre 2019, indicando  nel campo “Data” della fattura solamente  La  data dell’ultima consegna effettuata  (28 settembre 2019 nell’esempio).