Si estende l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, a legislazione vigente, pagano l’imposta ai loro fornitori secondo le regole generali.

In particolare, l’estensione riguarda:

  • tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione,
  • le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto,
  • le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali,
  • le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Inoltre, si ricomprendono anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l’applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari).

E’ stato infatti abolito il c. 2 dell’art. 17ter del DPR 633/72.

Le modifiche sopra esposte si applicano dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017.

Questo quanto contenuto nell’art. 1 del DL 50 pubblicato in Gazzetta il 24 aprile 2017 ed entrato in vigore lo stesso giorno.

Ricordiamo che con il metodo della scissione contabile dei pagamenti dell’Iva, tutti i fornitori della pubblica amministrazione, pur avendo emesso regolare fattura con addebito di Iva, incasseranno solo l’imponibile, in quanto questa sarà versata all’Erario dalla stessa pubblica amministrazione, invece che al fornitore.