A chi si rivolge

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.

Cosa finanzia

Progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:

  • Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
  • Nanotecnologie
  • Materiali avanzati
  • Biotecnologie
  • Fabbricazione e trasformazione avanzate
  • Spazio
  • Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020

I progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Come funziona

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal DM 24 maggio 2017 è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente.

Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:

  • la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale
  • il piano strategico industriale aggiornato
  • la descrizione di ciascun progetto, con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte  e  dei costi previsti
  • la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto

Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuta la proposta progettuale, provvede ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta analizzando i seguenti elementi:

  • rilevanza dell’iniziativa sotto il profilo degli sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi
  • interesse industriale alla realizzazione dell’iniziativa in termini di capacità di favorire l’innovazione di specifici settori o comparti economici
  • effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
  • valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell’iniziativa
  • eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l’espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
  • capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale

Nel caso in cui le valutazioni si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti gli schemi e le modalità di presentazione della proposta progettuale.

Le agevolazioni

Le agevolazioni consistono in:

  • un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)
  • un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)

Qualora il Ministero utilizzi le risorse dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o della relativa programmazione parallela nazionale, ovvero l’accordo sia cofinanziato con risorse gestite a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione europea, la misura del contributo diretto alla spesa viene aumentata in modo da massimizzare le agevolazioni concedibili nei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato.
In tali casi il Ministero può procedere alla definizione dell’Accordo per l’innovazione anche in assenza del cofinanziamento delle regioni e delle province autonome fermo restando che l’iniziativa proposta riguardi lo sviluppo di tecnologie nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e fermo restando la conseguente riduzione delle agevolazioni derivante dalla mancata partecipazione regionale.

Normativa

Decreto ministeriale 24 maggio 2017 – Accordi per l’innovazione

Ufficio competente

fonte: Ministero dello sviluppo economico