A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene soppresso l’obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. E ciò in virtù della soppressione della disposizione contenuta nel comma 6 dell’articolo 50, D.L. 331/1993.
Permangono tuttavia ancora dei dubbi, che potranno essere fugati solo da un chiarimento ufficiale, in relazione all’obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche previsti dal successivo comma 6-ter del citato articolo 50.
Come osservato dall’agenzia delle dogane con la nota 244 del 10 gennaio 2017 la soppressione ha interessato le operazioni 2017 e, pertanto, nessun esonero è stato previsto in relazione ai modelli INTRA acquisti che dovevano essere presentati lo scorso 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni dell’ultimo mese o trimestre dell’anno 2016.
Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12 riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali, posto che gli stessi risultano disciplinati dall’articolo 49, D.L. 331/1993, non toccato dalle recenti novità legislative.
Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell’anno 2017 da imprese e professionisti permangono unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.
Vediamo quindi di riepilogare modalità e termini di presentazione di tale modello, oltre a mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

Termini e modalità di presentazione

Il modello INTRA vendite va di regola presentato con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante.
Si ricorda, inoltre, che dal 2010 le introdotte regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l’estensione dell’obbligo Intrastat anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.
In particolare, il modello INTRA vendite va presentato con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.
Mutuando i chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, adattandoli opportunamente alle recenti modifiche intervenute che hanno determinato la soppressione del modello Intra acquisti, è possibile precisare che:

  • il superamento della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l’elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese;
  • all’interno del modello Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000 euro e prestazioni di servizi per 25.000 euro;
  • in caso però di superamento della soglia di 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese) scatta l’obbligo di presentazione mensile per l’intero modello INTRA vendite, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e ha effettuato servizi per 10.000 euro diviene mensile per la presentazione del modello INTRA vendite;

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000 euro:

  • il modello INTRA vendite deve essere presentato con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
  • per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare il relativo elenco, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • in caso di superamento della soglia, l’obbligo di presentazione mensile del modello decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
  • il modello relativo ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

Inizio attività

L’Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l’attività presentano i modelli Intrastat trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000 euro.

Le semplificazioni del D.Lgs. 175/2014

Con l’articolo 23, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) – in recepimento dei dettami imposti dalla direttiva comunitaria – viene modificato il contenuto informativo previsto dai modelli INTRA con riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE (in riferimento alle prestazioni ricevute è oggi ininfluente stante la soppressione del modello Intra acquisto con decorrenza 1/1/2017). Restano invece espressamente esclusi i servizi in deroga e cioè le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del Decreto Iva.
È con la nota n. 18978/U del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle dogane che vengono di conseguenza modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.
Con decorrenza 2015 le semplificazioni prevedono quindi che, con riferimento alle sole prestazioni di servizi, i modelli debbano contenere esclusivamente:

  • numero identificativo Iva delle controparti;
  • valore totale delle transazioni;
  • codice identificativo della prestazione;
  • Stato di pagamento.

Tra le informazioni non più obbligatorie figurano quindi l’indicazione del numero e della data della fattura emessa o ricevuta, nonché i dati relativi alle modalità di erogazione del servizio e alle modalità di pagamento.